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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la «legge spazzacorrotti» nella parte in cui, inserendo i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli «ostativi» dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, veniva applicata retroattivamente anche a chi aveva commesso il fatto prima della sua entrata in vigore, quanto a misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale e sospensione dell’ordine di esecuzione.
Di cosa si tratta
La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cosiddetta «spazzacorrotti») ha incluso la maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculato e altri) tra quelli per cui l’accesso ai benefici penitenziari richiede la collaborazione con la giustizia. Numerosi giudici, investiti delle istanze di condannati per fatti pregressi, hanno dubitato che questa modifica potesse colpire retroattivamente chi aveva già commesso il reato confidando di poter scontare la pena fuori dal carcere.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, modificativo dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975. I parametri costituzionali principali erano gli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU). Le questioni sono state sollevate da numerosi giudici rimettenti, fra cui i Tribunali di sorveglianza di Venezia, Taranto, Potenza e Salerno, la Corte d’appello di Lecce e diversi GIP (Cagliari, Napoli e altri).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui le modifiche all’art. 4-bis si applicavano anche a chi aveva commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della legge, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p.). Ha inoltre dichiarato illegittima la norma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevedeva la concessione del permesso premio a chi avesse già raggiunto, prima della legge, un grado di rieducazione adeguato. Ha invece ritenuto inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto sotto il solo profilo dell’art. 3 Cost.
Il principio
Il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, secondo comma, Cost.) non riguarda solo le norme che incriminano o aggravano la pena, ma anche le norme sull’esecuzione quando non si limitano a modificare le modalità esecutive, bensì trasformano la natura della pena. Tra lo scontare la pena «fuori» e «dentro» il carcere la differenza è radicale, qualitativa prima ancora che quantitativa: passare da una pena eseguibile all’esterno a una da scontare in carcere equivale ad applicare una pena diversa (un aliud) rispetto a quella prevista al momento del fatto, e ciò non può avvenire retroattivamente.
Domande e risposte
La sentenza vale per tutti i reati?
No. L’illegittimità riguarda le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale e la sospensione dell’ordine di esecuzione. Per i meri benefici penitenziari, come i permessi premio e il lavoro all’esterno, la Corte non ha ritenuto applicabile in via generale il divieto di retroattività, salvo il caso di chi avesse già maturato il diritto al beneficio.
Perché conta la distinzione tra «dentro» e «fuori» il carcere?
Perché le misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) incidono sulla qualità e quantità della pena e sul grado di privazione della libertà. Trasformare una pena eseguibile fuori in una da eseguire in carcere equivale a una pena nuova e più afflittiva.
Cosa accade per i permessi premio?
La Corte ha dichiarato illegittima la norma anche nella parte in cui non consentiva il permesso premio a chi, prima della legge, avesse già raggiunto in concreto un grado di rieducazione adeguato, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., a tutela del percorso rieducativo già compiuto.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, esteso alle norme sull’esecuzione che trasformano la natura della pena.
- Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena, posta a fondamento della tutela del percorso rieducativo già compiuto.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, richiamato per il permesso premio già meritato.
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