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La Corte dichiara non fondate le questioni sugli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lett. f), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2005. La norma che consente la prosecuzione degli interventi di assistenza ai minori stranieri non accompagnati dopo la maggiore età non incide sulla competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, poiché la permanenza rimane subordinata al permesso di soggiorno statale. L’assistenza istruttoria degli enti locali nelle pratiche di permesso di soggiorno non viola la competenza esclusiva statale se svolta in accordo con il Ministero dell’interno.
Di cosa si tratta
La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sull’accoglienza e integrazione degli immigrati prevedeva due misure: (1) la possibilità di prolungare gli interventi di sostegno a favore dei minori stranieri non accompagnati anche dopo il compimento della maggiore età; (2) la facoltà per i comuni di svolgere adempimenti istruttori nelle pratiche di permesso di soggiorno, carta di soggiorno e ricongiungimento familiare, in accordo con le strutture del Ministero dell’interno. Il Governo ha impugnato entrambe le disposizioni per violazione della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lettera f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione.
La decisione della Corte
Le questioni sono dichiarate non fondate. Quanto all’art. 16, comma 3: la norma si limita ad esercitare competenze regionali di assistenza sociale senza regolare il permesso di soggiorno (competenza esclusiva statale); la permanenza del maggiorenne è comunque condizionata al rilascio statale del permesso. Quanto all’art. 21, lett. f): i comuni si limitano a svolgere funzioni istruttorie elementari in accordo con il Ministero, senza disciplinare autonomamente l’immigrazione.
Il principio
In materia di immigrazione, la competenza esclusiva statale riguarda le norme sull’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stranieri. Le Regioni possono intervenire negli aspetti “sociali” dell’immigrazione (assistenza, integrazione, istruzione) nei limiti delle proprie attribuzioni, purché non incidano sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno.
Domande e risposte
Quando una norma regionale “incide” sulla materia dell’immigrazione?
Una norma regionale incide sull’immigrazione quando disciplina le condizioni di ingresso, la durata del soggiorno o le cause di espulsione degli stranieri. Norme che riguardano l’assistenza, l’istruzione o l’integrazione degli stranieri già presenti rientrano invece nelle competenze regionali, purché rispettino il d.lgs. n. 286 del 1998.
Cosa significa che la Regione può proseguire gli interventi per i minori divenuti maggiorenni?
La Regione può continuare ad erogare servizi di assistenza (alloggio, orientamento, supporto) agli ex-minori stranieri non accompagnati anche dopo i 18 anni, ma solo se costoro hanno ottenuto dal Ministero il permesso di soggiorno previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998. Senza permesso, devono lasciare il territorio.
Possono i comuni svolgere pratiche burocratiche per gli immigrati?
Sì, ma solo funzioni istruttorie “elementari” di supporto al cittadino straniero (raccolta documentale, informazioni), in accordo con il Ministero dell’interno. La decisione finale sul rilascio del permesso rimane sempre all’autorità statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di immigrazione e condizione giuridica degli stranieri
- Art. 2 della Costituzione — Riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, anche straniera
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