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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 171-ter, comma 1, lett. e), della legge sul diritto d’autore, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Il rimettente muoveva da un erroneo presupposto ermeneutico — ritenendo integrato il reato anche per comportamenti non sorretti da fini di lucro — mentre la norma impugnata richiede espressamente che il fatto sia commesso “per uso non personale e a fini di lucro”. Inoltre, non era indicata la norma che avrebbe configurato come illecito amministrativo la condotta di maggior disvalore assunta a termine di raffronto.

Di cosa si tratta

Il gestore di un esercizio commerciale aveva usato per proiezione pubblica un abbonamento televisivo criptato sottoscritto solo per uso domestico, trasmettendo una partita di calcio. Era stato condannato per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. e), legge n. 633 del 1941. Il difensore aveva chiesto la revoca della condanna per asserita abrogazione della norma incriminatrice, sostenendo che il fatto sarebbe stato meno grave di quello punito solo come illecito amministrativo (produzione fraudolenta di apparati decoder).

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 171-ter, comma 1, lett. e), legge 22 aprile 1941, n. 633, denunciando l’ingiustificata disparità di trattamento tra chi commette un illecito più grave (pirateria elettronica) punito solo in via amministrativa e chi, con condotta meno grave, subisce la sanzione penale.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile per due ragioni: (a) il rimettente muoveva dall’erroneo presupposto che la norma punisca fatti commessi senza fini di lucro, mentre l’art. 171-ter richiede che il fatto sia commesso “per uso non personale e a fini di lucro”; (b) l’ordinanza non indicava alcuna disposizione specifica che configurasse come illecito amministrativo la condotta di maggior disvalore assunta a termine di confronto.

Il principio

Una questione di costituzionalità basata sulla comparazione tra due fattispecie è inammissibile quando il rimettente: (a) muove da una interpretazione erronea della norma impugnata che ne altera l’ambito applicativo; (b) non individua con precisione la norma assunta come termine di raffronto (tertium comparationis).

Domande e risposte

Il bar che proietta partite di calcio con un abbonamento domestico commette reato?

Sì: l’uso pubblico di un servizio televisivo criptato con un abbonamento riservato all’uso familiare integra il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. e), legge n. 633/1941, se commesso a fini di lucro (es. attirare clienti). La Corte conferma che la norma si applica a questo tipo di condotta.

Cosa è cambiato con la legge n. 22 del 2003?

La legge n. 22 del 2003 ha trasformato in reato penale le fattispecie di produzione fraudolenta di apparati decoder che prima erano illeciti amministrativi, modificando il quadro normativo e rendendo più uniforme il trattamento sanzionatorio.

Che significa “giudice dell’esecuzione penale”?

Il giudice dell’esecuzione penale è il giudice che vigila sull’esecuzione delle condanne definitive, potendo revocarle se la norma incriminatrice è stata abrogata o dichiarata incostituzionale. Nel caso di specie, il difensore chiedeva la revoca del decreto penale di condanna divenuto definitivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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