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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 19, comma 2, lett. c), del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), sollevata dal Tribunale di Genova. La norma prevede il divieto di espulsione solo per gli stranieri conviventi con parenti o coniuge di nazionalità italiana. Non può essere comparata con la situazione dello straniero convivente con altro straniero (sia pur munito di permesso): si tratta di situazioni eterogenee, e il d.lgs. n. 286/1998 già prevede strumenti specifici di tutela dell’unità familiare degli stranieri.

Di cosa si tratta

Un cittadino straniero entrato irregolarmente in Italia era stato raggiunto da decreto di espulsione del Prefetto di Genova. Il Tribunale rimettente aveva rilevato che la moglie, il figlio minore e tre sorelle del ricorrente risiedevano regolarmente in Italia con permesso di soggiorno. La norma impugnata vieta l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, ma non prevede analogo divieto per chi convive con familiari stranieri regolarmente soggiornanti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova ha impugnato l’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione per lo straniero convivente con coniuge straniero regolarmente soggiornante.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente infondata sotto ogni profilo. La situazione dello straniero coniugato con un altro straniero è eterogenea rispetto a quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano: non è possibile alcun giudizio di comparazione. Inoltre, il d.lgs. n. 286/1998 già tutela l’unità familiare degli stranieri attraverso gli istituti del ricongiungimento familiare (artt. 28 ss.), subordinati al possesso dei requisiti di legge. Accogliere la questione equivarrebbe a consentire allo straniero in posizione irregolare di aggirare le norme sull’ingresso e il soggiorno.

Il principio

Il legislatore può legittimamente porre condizioni all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale operando un bilanciamento tra il diritto all’unità familiare e l’interesse statale a regolare l’immigrazione, purché le scelte non risultino manifestamente irragionevoli. La disparità di trattamento tra straniero con coniuge italiano e straniero con coniuge straniero non è irragionevole perché le situazioni non sono comparabili.

Domande e risposte

Quali stranieri non possono essere espulsi ai sensi dell’art. 19 t.u. immigrazione?

L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 vieta l’espulsione, tra gli altri, degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, dei minori, delle donne in gravidanza, dei richiedenti asilo.

Lo straniero entrato irregolarmente può chiedere il ricongiungimento familiare?

No: il ricongiungimento familiare (artt. 28-33 d.lgs. n. 286/1998) richiede che lo straniero sponsor sia già regolarmente soggiornante in Italia. Chi è entrato irregolarmente deve prima regolarizzare la propria posizione o uscire e rientrare con visto idoneo.

La tutela dell’unità familiare è garantita anche agli stranieri?

Sì, ma con modalità proporzionate alle esigenze di controllo dell’immigrazione. La Corte ha costantemente affermato che il diritto all’unità familiare degli stranieri non è assoluto e può essere bilanciato con l’interesse statale alla regolazione dei flussi migratori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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