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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla norma che devolve al giudice amministrativo le controversie disciplinari degli autoferrotranvieri. La norma del 1931, pur datata, non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, poiché la giurisdizione amministrativa esclusiva è compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
Un lavoratore della società Auto Guidovie Italiane (autoferrotranviere) viene destituito per ragioni disciplinari e impugna il provvedimento davanti al Tribunale di Milano. Il giudice del lavoro dubita però della propria giurisdizione, perché il regio decreto n. 148 del 1931 attribuisce queste controversie al giudice amministrativo. Solleva quindi questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano censura l’art. 58, allegato A), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, creando una disparità rispetto agli altri lavoratori giudicati dal giudice ordinario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri ha una giustificazione storica e sistematica razionale e non viola il diritto di difesa, che può essere esercitato davanti a qualsiasi giudice naturale precostituito per legge.
Il principio
La devoluzione al giudice amministrativo di controversie su sanzioni disciplinari del personale in regime di concessione non è irrazionale né lesiva del diritto di difesa, purché il giudice naturale sia precostituito per legge.
Domande e risposte
Perché le controversie degli autoferrotranvieri vanno al giudice amministrativo?
Il regio decreto n. 148 del 1931 prevede una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione. Questa scelta storica non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima.
Un lavoratore può difendersi pienamente davanti al giudice amministrativo?
Sì. La Corte ribadisce che il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non impone necessariamente la giurisdizione ordinaria: è sufficiente che vi sia un giudice naturale precostituito per legge, quale è appunto il giudice amministrativo in questo settore.
La questione era già stata esaminata?
Il giudice rimettente aveva prospettato anche un profilo di abrogazione implicita della norma censurata per effetto di successive riforme, ma la Corte ritiene la questione manifestamente infondata senza entrare in tale profilo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, asseritamente leso dalla giurisdizione esclusiva amministrativa
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