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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, l. 482/1985, e 17, d.P.R. 917/1986 (TUIR), nella parte in cui la franchigia annua di lire 500.000 sul TFR non è rivalutata secondo gli indici ISTAT. La questione è analoga ad altre già dichiarate infondate dalla Corte.
Di cosa si tratta
Nell’ambito di un giudizio tributario promosso da una lavoratrice in quiescenza dal 1995, la Commissione tributaria regionale di Roma ha sollevato questione di legittimità sulla franchigia di lire 500.000 per anno (retroattiva al 1983) applicata al trattamento di fine rapporto ai fini IRPEF. La critica era che tale importo, rimasto fisso, non tenesse conto dell’inflazione verificatasi nel lungo arco temporale di riferimento, creando una disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale di Roma ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui la franchigia è fissa a lire 500.000 per anno senza rivalutazione ISTAT, così determinando una base imponibile più elevata per i lavoratori con anzianità di servizio più lunga.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, rilevando che essa è analoga ad altre già risolte con pronunce precedenti che avevano escluso la violazione del principio di uguaglianza. Il mancato aggiornamento della franchigia rientra nelle scelte discrezionali del legislatore in materia tributaria, non sindacabili se non manifestamente irragionevoli.
Il principio
La scelta legislativa di non rivalutare una franchigia fiscale secondo gli indici ISTAT non viola di per sé il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), rientrando nella discrezionalità del legislatore in materia di politica tributaria, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.
Domande e risposte
Cosa è la franchigia sul TFR?
Era una quota esente da tassazione IRPEF applicata al trattamento di fine rapporto, calcolata per ogni anno di anzianità di servizio. La legge 482/1985 l’aveva fissata a lire 500.000 per anno (retroattiva al 1983).
Perché si lamentava la disparità di trattamento?
Un lavoratore con 30 anni di servizio maturati tra il 1983 e il 2000 si vedeva applicare una franchigia fissa che, in termini reali, valeva molto meno rispetto al 1983 a causa dell’inflazione, subendo di fatto una tassazione più elevata rispetto a chi avesse lavorato meno anni.
La Corte ha mai censurato norme tributarie per mancata rivalutazione?
Solo in casi di manifesta irragionevolezza. In materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote, delle basi imponibili e delle agevolazioni, compreso il loro adeguamento nel tempo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.