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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 705, primo comma, c.p.c., nella parte in cui consente di proporre il giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria quando possa derivarne pregiudizio irreparabile al convenuto. La norma è già frutto di una precedente pronuncia additiva della Corte (sent. 25/1992).

Di cosa si tratta

L’art. 705 c.p.c. disciplina il rapporto tra il giudizio possessorio (che tutela chi è stato spossessato o molestato) e il giudizio petitorio (che accerta il diritto di proprietà o altro diritto reale). In pendenza del processo possessorio, di regola non si può iniziare il petitorio. La sentenza n. 25/1992 della Corte aveva aggiunto un’eccezione: è possibile il petitorio se ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione sull’art. 705, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n. 25 del 1992 della Corte, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio in pendenza del possessorio al solo fine di sospenderne l’esecuzione, anzi ché limitarsi alla deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio per chiederne la reiezione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La disposizione censurata era già il frutto dell’intervento additivo della Corte del 1992, volto a garantire l’equilibrio tra le tutele possessoria e petitoria. La norma, nel consentire il petitorio anticipato in presenza di pregiudizio irreparabile, non viola il principio di uguaglianza.

Il principio

La regola del divieto di iniziare il giudizio petitorio in pendenza del processo possessorio ammette l’eccezione del pericolo di pregiudizio irreparabile per il convenuto, come già stabilito dalla Corte con sentenza n. 25/1992; tale assetto non contrasta con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra possessorio e petitorio?

Il giudizio possessorio tutela chi ha il possesso di fatto di un bene (proteggendolo da spossessamenti o molestie), indipendentemente da chi ne sia il proprietario. Il giudizio petitorio accerta chi ha il diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene.

Quando è ammissibile il petitorio in pendenza del possessorio?

Secondo l’art. 705 c.p.c. come integrato dalla Corte nel 1992, il giudizio petitorio può essere iniziato in pendenza del possessorio quando dalla reintegra nel possesso derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto (ad esempio la perdita definitiva di un diritto).

La questione era già stata affrontata dalla Corte?

Sì. La Corte aveva già pronunciato sentenza additiva (n. 25/1992) proprio su questa norma, aggiungendo l’eccezione del pregiudizio irreparabile. La nuova questione era quindi manifestamente infondata perché censurava una norma già conformata dalla Corte stessa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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