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La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sul reato di trattenimento dello straniero dopo l’ordine del questore. Il dubbio sulla formulazione “senza giustificato motivo” è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza; la censura ex art. 25 Cost. è infondata.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) punisce con l’arresto lo straniero che si trattiene in Italia in violazione dell’ordine di allontanamento del questore senza giustificato motivo. Diversi tribunali sollevano dubbi di costituzionalità, in particolare sulla clausola “senza giustificato motivo” e sulla proporzionalità della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bolzano censura la norma in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. per la vaghezza della clausola “senza giustificato motivo” e la sproporzione della sanzione. Il Tribunale di Reggio Emilia pone invece questione sull’art. 25 Cost. per la pretesa indeterminatezza del precetto penale.
La decisione della Corte
La Corte (1) dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Reggio Emilia relativa all’art. 25 Cost. per difetto di motivazione sulla rilevanza; (2) dichiara manifestamente infondata la residua questione del Tribunale di Bolzano: la clausola “senza giustificato motivo” non rende il precetto indeterminato, essendo un elemento normativo d’uso comune nel codice penale.
Il principio
La clausola “senza giustificato motivo” in una fattispecie penale non viola il principio di determinatezza ex art. 25 Cost., trattandosi di elemento normativo diffuso e interpretabile con i consueti criteri ermeneutici.
Domande e risposte
Cosa rischia lo straniero che non lascia l’Italia dopo l’ordine del questore?
Secondo l’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 (nel testo vigente al 2004), rischia l’arresto da sei mesi a un anno. La pena era applicata salvo che lo straniero dimostrasse un giustificato motivo per il trattenimento.
La clausola “senza giustificato motivo” è troppo vaga?
No, secondo la Corte. Formule analoghe sono presenti in molte fattispecie penali e la giurisprudenza ha sviluppato criteri interpretativi consolidati. Il precetto rimane sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 25 Cost.
Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza in queste pronunce?
L’inammissibilità riguarda difetti processuali (es. mancata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo). L’infondatezza riguarda il merito: la norma non viola la Costituzione. In entrambi i casi la disposizione rimane in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 25 della Costituzione — Principio di determinatezza della legge penale
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena
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