Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993, che attribuiva al giudice ordinario le controversie su conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali a tempo determinato. La norma era già stata sostituita dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, rendendo la questione priva di oggetto.

Di cosa si tratta

Il TAR del Lazio aveva sollevato nel 2001 questione di legittimità relativa all’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993, che attribuiva al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) le controversie sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nella pubblica amministrazione. Nel frattempo, la norma era stata integralmente sostituita dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego).

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Lazio aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993 (nel testo modificato dal d.lgs. n. 387/1998), in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113 della Costituzione. La norma attribuiva al giudice ordinario le controversie sulla scelta discrezionale del dirigente, che il rimettente riteneva di pertinenza del giudice amministrativo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La norma impugnata era stata nel frattempo integralmente sostituita dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che aveva ridefinito il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato. La questione era pertanto priva di oggetto: non era possibile pronunciarsi sulla costituzionalità di una norma non più vigente e già sostituita da altra disciplina.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la norma impugnata è stata nel frattempo integralmente sostituita da altra disposizione, così che la pronuncia della Corte non produrrebbe alcun effetto concreto sul giudizio principale. La sopravvenienza normativa che sostituisce integralmente la norma impugnata rende la questione priva di oggetto.

Domande e risposte

Quale giudice è competente oggi sugli incarichi dirigenziali nella PA?

Dopo il d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (compreso il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali) sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Solo per l’accesso al lavoro pubblico (concorsi) e per l’impiego non privatizzato rimane la giurisdizione amministrativa.

Perché il TAR aveva dubitato della giurisdizione ordinaria sugli incarichi dirigenziali?

Il TAR riteneva che la scelta del dirigente fosse un atto amministrativo discrezionale (espressione di una scelta organizzativa della PA), rientrante nella cognizione del giudice amministrativo, e non un atto negoziale del datore di lavoro pubblico, come invece configurava il d.lgs. n. 29/1993.

Cosa prevede oggi l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 sulla giurisdizione?

L’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni privatizzate, comprese quelle concernenti gli incarichi dirigenziali, con la possibilità di disapplicare (ma non annullare) gli atti amministrativi presupposti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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