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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Firenze e dalla Corte di cassazione sugli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998 in materia di giurisdizione esclusiva amministrativa. Il Tribunale di Firenze non aveva verificato un’interpretazione adeguatrice della norma; la Cassazione non aveva dimostrato la rilevanza delle questioni nel giudizio in corso.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 80/1998 aveva esteso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a materie rilevanti come i servizi pubblici e l’edilizia. Alcune controversie di lavoro già pendenti davanti al Tribunale di Firenze erano potenzialmente attratte da questa norma. La Corte di cassazione aveva sollevato questione sulla compatibilità di quelle disposizioni con la delega legislativa (artt. 76 e 77 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione in riferimento all’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega; la Corte di cassazione ha sollevato questione sugli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione, per analoga ragione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Il Tribunale di Firenze non aveva verificato l’applicabilità dell’interpretazione indicata dalla Corte nella propria ordinanza n. 123/2002 (possibilità di perpetuatio iurisdictionis). La Corte di cassazione non aveva adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni nel proprio giudizio.

Il principio

La mancata verifica, da parte del giudice rimettente, di un’interpretazione adeguatrice praticabile — nella specie quella della perpetuatio iurisdictionis già indicata dalla Corte — si risolve in insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa si intende per «giurisdizione esclusiva» del giudice amministrativo?

La giurisdizione esclusiva attribuisce al giudice amministrativo la cognizione di tutte le controversie in una determinata materia, sia per i diritti soggettivi che per gli interessi legittimi. Il d.lgs. n. 80/1998 aveva notevolmente esteso queste materie, poi in parte ridimensionate dalla Corte cost. con la sentenza n. 204/2004.

Cosa è la «perpetuatio iurisdictionis»?

La perpetuatio iurisdictionis è il principio per cui la giurisdizione si radica al momento della proposizione della domanda e non muta per effetto di successive modifiche normative. Se la controversia era già pendente davanti al giudice ordinario prima dell’estensione della giurisdizione esclusiva, quel giudice potrebbe continuare a conoscerla.

Gli artt. 76 e 77 Cost. limitano la delega legislativa?

Sì. L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo il potere legislativo solo entro principi e criteri direttivi definiti e per un tempo limitato. L’art. 77 Cost. disciplina i decreti-legge. Le questioni sollevate contestavano che il d.lgs. n. 80/1998 avesse ecceduto i limiti della delega di cui alla legge n. 59/1997.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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