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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici a quibus (TAR Toscana), stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 128 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001 (riforma del Titolo V) e la conseguente innovazione nel riparto di competenze in materia urbanistica. Il mutato quadro costituzionale imponeva un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Di cosa si tratta
Il TAR Toscana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale toscana n. 52/1999, nella parte in cui attribuivano al sindaco (organo politico) anziché ai dirigenti (organo gestionale) la competenza a emanare atti di gestione in materia edilizia. Le questioni erano state sollevate in due giudizi distinti, aventi ad oggetto provvedimenti comunali in materia di concessioni edilizie e demolizioni abusive.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, punto 3, e 31, punto 2, della legge regionale toscana 14 ottobre 1999, n. 52, in riferimento agli artt. 97 e 128 della Costituzione, nella parte in cui attribuivano al sindaco la competenza a emanare atti di gestione in materia edilizia in violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aveva abrogato l’art. 128 della Costituzione e modificato profondamente la ripartizione delle competenze in materia urbanistica e di funzioni degli enti locali (artt. 117 e 118 Cost.). Il mutato quadro costituzionale richiedeva che i rimettenti riesaminassero i termini della questione.
Il principio
Quando sopravviene una modifica costituzionale che incide sui parametri invocati o sulla disciplina oggetto di giudizio, la Corte dispone la restituzione degli atti al giudice a quo affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Perché l’abrogazione dell’art. 128 Cost. era così rilevante?
L’art. 128 Cost. riconosceva le Province e i Comuni come enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. La sua abrogazione da parte della riforma del 2001 e la sostituzione con il nuovo Titolo V hanno ridisegnato l’autonomia degli enti locali e il riparto di competenze legislative, rendendo superato il parametro su cui si fondava parte della questione.
Cosa significa «separazione tra politica e amministrazione» negli enti locali?
Il principio, introdotto dalla legge n. 142/1990 e poi rafforzato dal d.lgs. n. 29/1993, distingue tra le funzioni di indirizzo politico (spettanti agli organi elettivi come il sindaco) e le funzioni di gestione (spettanti ai dirigenti). Gli atti di concessione edilizia, diniego, demolizione rientrano nella gestione e dovrebbero essere adottati dai dirigenti.
La Corte ha poi deciso nel merito su questioni simili?
Sì. La Corte ha pronunciato numerose decisioni sulla separazione tra politica e amministrazione negli enti locali. La restituzione degli atti in questo caso era dettata dalla necessità di verificare la questione alla luce del nuovo art. 117 e 118 Cost. introdotti dalla riforma del 2001.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro della questione di legittimità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.