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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 35 e 36 della legge n. 191/1974 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle ferrovie. La norma attribuiva la competenza a emanare prescrizioni all’ASA (Rete ferroviaria) anziché agli organi di vigilanza generale; la Corte ha ritenuto che la specificità del settore ferroviario giustificasse la disciplina speciale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano, in un procedimento penale contro il direttore pro tempore dell’ASA Rete delle ferrovie dello Stato imputato di lesioni personali a un dipendente, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 191/1974 nella parte in cui attribuivano la competenza a emanare l’atto di prescrizione (strumento deflattivo del processo penale per i reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro) all’ASA invece che ai normali organi di vigilanza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 26 aprile 1974, n. 191, in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97, 102, 109 e 112 della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono la competenza a emanare l’atto di prescrizione a un organo interno all’azienda ferroviaria anziché ai funzionari delle Direzioni provinciali del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La disciplina speciale delle ferrovie trovava la sua ragione nella specificità tecnica del settore. Mancava il presupposto dell’esercizio congiunto di funzioni da parte degli stessi soggetti che avrebbero dovuto vigilare, e la legge consentiva comunque una significativa deflazione processuale attraverso la procedura di prescrizione e verifica di adempimento.
Il principio
La disciplina speciale in materia di sicurezza sul lavoro nei servizi ferroviari, che attribuisce a organi interni all’azienda la competenza a emanare prescrizioni ai sensi del d.lgs. n. 758/1994, non viola i principi costituzionali quando sia giustificata dalla specificità tecnica del settore e non determini un esercizio congiunto di funzioni incompatibili.
Domande e risposte
Cosa sono le «prescrizioni» in materia di sicurezza sul lavoro?
Sono atti amministrativi con cui l’organo di vigilanza ordina al datore di lavoro di eliminare la violazione entro un termine stabilito. Se il datore ottempera e paga una somma ridotta, il reato contravvenzionale si estingue. Questo meccanismo, introdotto dal d.lgs. n. 758/1994, evita il processo penale per violazioni sanabili.
Perché la specialità del settore ferroviario giustifica una disciplina diversa?
Le ferrovie hanno caratteristiche tecniche e organizzative peculiari: la complessità degli impianti, la specificità dei rischi e la struttura accentrata della gestione rendevano opportuno che l’organo competente per le prescrizioni avesse conoscenze tecniche interne al settore.
La rete ferroviaria è stata privatizzata nel frattempo?
Sì, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è stata costituita nel 2001 come soggetto separato nell’ambito del Gruppo FS. Al momento del giudizio davanti alla Corte il passaggio era in corso, tanto che la stessa RFI era intervenuta nel giudizio costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza della disciplina speciale ferroviaria
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione nella vigilanza sulla sicurezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.