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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice conciliatore di Milano sull’art. 1 e sull’intero testo della legge n. 374/1991 istitutiva del giudice di pace. L’ordinanza di rimessione censurava un intero testo di legge in riferimento a tutte le norme costituzionali sulla giurisdizione, senza indicare le specifiche ragioni per ciascun parametro.
Di cosa si tratta
Il Giudice conciliatore di Milano, investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di libri acquistati fuori dai locali commerciali, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 374 del 1991 che ha istituito il giudice di pace, contestandone la conformità con le norme costituzionali sulla giurisdizione. Il motivo era la contestazione dell’esistenza stessa del giudice di pace come organo giurisdizionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice conciliatore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 e dell’intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Un atto di rimessione deve specificare le ragioni per le quali si ritiene che ciascun parametro costituzionale sia violato. Censurare un intero testo di legge con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute in Costituzione, senza indicare le specifiche ragioni per ciascun parametro e ciascuna disposizione impugnata, integra un difetto assoluto di motivazione che rende la questione irricevibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere motivata con sufficiente precisione: l’ordinanza di rimessione deve indicare la specifica disposizione impugnata e le ragioni per le quali essa contrasta con ciascun parametro costituzionale evocato, a pena di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Il giudice di pace è un organo giurisdizionale ordinario?
Sì. Il giudice di pace è un magistrato onorario facente parte dell’ordinamento giudiziario, istituito dalla legge n. 374/1991. Esercita la giurisdizione civile nelle cause di modesta entità e la giurisdizione penale per i reati meno gravi. La sua istituzione è compatibile con la Costituzione, come confermato dalla Corte in questa decisione.
Perché censurare l’intero testo di una legge è inammissibile?
La Corte costituzionale non può esaminare una questione formulata in modo così generico da non consentire l’individuazione della specifica norma da valutare e del concreto contrasto con i parametri costituzionali. L’impugnazione «in blocco» di un’intera legge senza specificazione analitica viola i requisiti minimi di ricevibilità dell’incidente di legittimità.
Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione per essere ammissibile?
Deve indicare: la disposizione di legge impugnata, il parametro costituzionale ritenuto violato, la rilevanza della questione nel giudizio a quo (ossia che l’esito del giudizio dipende dalla risposta della Corte) e la non manifesta infondatezza, con adeguata motivazione per ciascuno di questi elementi.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, citato indirettamente nel contesto della giurisdizione
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