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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 455 c.p.p., che non prevede il contraddittorio della difesa prima che il GIP emetta il decreto che dispone il giudizio immediato. Il previo interrogatorio garantisce alla difesa adeguate possibilità di interlocuzione; il contraddittorio non deve svolgersi necessariamente nella fase introduttiva.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Avellino e il Tribunale di Napoli, in procedimenti penali per giudizio immediato, avevano sollevato questione sulla mancata previsione di un contraddittorio difensivo prima che il GIP emettesse il decreto che dispone il giudizio immediato. I rimettenti ritenevano che, dopo la riforma del giusto processo (art. 111 Cost.), la difesa dovesse poter interloquire almeno per iscritto in questa fase.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Avellino (r.o. n. 279/2002) e il Tribunale di Napoli (r.o. n. 361/2002) hanno sollevato questione sull’art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il GIP debba consentire l’intervento della difesa prima di emettere il decreto di giudizio immediato o rigettare la richiesta del PM. Parametri: artt. 24 e 111 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la propria ordinanza n. 371/2002. Il presupposto del previo interrogatorio (ex artt. 453 e 375 c.p.p.), la cui ritualità è sindacabile dal giudice del dibattimento, assicura alla persona indagata la possibilità di esercitare le iniziative defensionali e contestare i presupposti del rito immediato. Il principio del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità (art. 111 Cost.) non è evocabile rispetto alle forme introduttive del giudizio, che trovano giustificazione nelle esigenze di celerità del rito alternativo.
Il principio
Il contraddittorio garantito dall’art. 111 Cost. non impone che la difesa interloquisca in ogni fase introduttiva del processo. Per il giudizio immediato, il previo interrogatorio dell’indagato, con le garanzie di cui agli artt. 453 e 375 c.p.p., costituisce una forma di interlocuzione difensiva sufficiente; le esigenze di celerità del rito alternativo giustificano la struttura dell’istituto.
Domande e risposte
Quando il PM può richiedere il giudizio immediato?
Il PM può richiedere il giudizio immediato quando la prova è evidente e l’imputato è stato interrogato oppure si è sottratto all’interrogatorio (art. 453 c.p.p.). Il presupposto del previo interrogatorio è proprio la garanzia difensiva che la Corte ha ritenuto adeguata.
La difesa non ha quindi possibilità di opporsi prima del decreto?
Non attraverso una memoria formale successiva alla richiesta del PM, ma può già interloquire in sede di interrogatorio e, soprattutto, può far valere le proprie ragioni nel dibattimento, dove la ritualità dell’interrogatorio stesso è sindacabile dal giudice.
Perché il contraddittorio è ammissibile "in fasi diverse"?
Perché l’art. 111 Cost. non prescrive una modalità rigida di esercizio del contraddittorio. Il legislatore può modularne le forme in relazione alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché ne assicuri lo scopo e la funzione sostanziale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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