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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 (integrazione dell’accertamento tributario): l’ordinanza di rimessione è priva di adeguata descrizione della fattispecie e la formulazione della questione è insufficiente e contraddittoria.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio di appello su un avviso di accertamento IRPEF e ILOR “integrativo” emesso per correggere la mancanza della liquidazione del contributo SSN nel precedente accertamento, la Commissione tributaria regionale di Napoli dubita della legittimità dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, che consente integrazioni solo in presenza di elementi nuovi sopravvenuti.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Parametri: art. 97, primo comma, della Costituzione e principio di ragionevolezza. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale di Napoli.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza non descrive adeguatamente la fattispecie né dimostra che la questione era stata ritualmente dedotta in primo grado; la motivazione è insufficiente e contraddittoria, tanto da non chiarire se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell’accertamento.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza o con una insufficiente descrizione della fattispecie concreta sono inammissibili.

Domande e risposte

Quando l’ufficio può emettere un secondo avviso di accertamento?

Ai sensi dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, solo in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, entro il termine di decadenza e con indicazione dei nuovi elementi nell’atto.

La correzione di un errore materiale nel primo avviso legittima un secondo accertamento?

Non automaticamente: secondo la Corte di cassazione (richiamata dal rimettente), la rettifica della mancata liquidazione del contributo SSN non costituisce di per sé novità giustificante un secondo accertamento ex art. 43, comma 3.

Cosa avrebbe dovuto fare il giudice rimettente per rendere ammissibile la questione?

Descrivere chiaramente i fatti di causa, dimostrare che la questione era stata posta in primo grado, e formulare in modo univoco il profilo di illegittimità denunciato (non integrabilità vs. non sostituibilità dell’accertamento).

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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