Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito in legge n. 63/2003, che esclude il giudizio secondo equità per le controversie relative a contratti conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c. Il vizio di inammissibilità dipende dall’erronea indicazione della norma censurata nelle ordinanze di rimessione.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 18/2003, convertito nella legge n. 63/2003, aveva sostituito il secondo comma dell’art. 113 c.p.c. escludendo il giudizio secondo equità per tutte le controversie relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342 c.c.), indipendentemente dal valore. La modifica incideva sui giudizi davanti al giudice di pace, che tradizionalmente decidono secondo equità per controversie di valore non superiore a duemila euro.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Genzano di Roma (ord. 4 novembre 2003) e Giudice di pace di Napoli (ord. 26 settembre 2003), in giudizi relativi a rimborso di premi assicurativi RCA in seguito a sanzioni per pratiche anticoncorrenziali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità dei due giudizi riuniti. Entrambe le ordinanze citano come norma censurata l’art. 1 della legge n. 63/2003 (legge di conversione), anziché l’art. 1 del decreto-legge n. 18/2003 (la norma sostanziale). Tale errore nell’individuazione della norma oggetto costituisce difetto insanabile che preclude l’esame nel merito.
Il principio
Le ordinanze di rimessione devono identificare con precisione la norma censurata: l’indicazione della legge di conversione in luogo del decreto-legge convertito costituisce vizio di inammissibilità, in quanto impedisce alla Corte di individuare con certezza l’oggetto del giudizio di costituzionalità.
Domande e risposte
Cosa cambiava il d.l. 18/2003 sul giudizio di equità?
Escludeva il giudizio secondo equità del giudice di pace per tutte le controversie relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari standard (contratti per adesione), indipendentemente dal loro valore economico.
Perché era rilevante la questione nei giudizi di rimborso premi RCA?
I giudici di pace stavano trattando cause di rimborso di premi assicurativi indebitamente maggiorati da un cartello già sanzionato dall’Autorità garante. La norma censurata escludeva la loro competenza in equità per tali controversie contrattuali standardizzate.
Cosa si intende per contratto concluso ai sensi dell’art. 1342 c.c.?
È il contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali, tipicamente i contratti di massa come le polizze assicurative.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.