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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Ilda Boccassini nel corso di una trasmissione televisiva.

Di cosa si tratta

Nel corso del procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Vittorio Sgarbi, accusato di aver offeso il magistrato Ilda Boccassini durante la trasmissione ‘Sgarbi quotidiani’ del 1° aprile 1999 su Canale 5, la Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Brescia ha proposto conflitto di attribuzioni ritenendo che le dichiarazioni non rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale di Brescia (seconda sezione penale) contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004 che aveva dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Parametro implicito: art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni).

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni, disponendo che la cancelleria della Corte ne dia immediata comunicazione alla Camera dei deputati e al Tribunale di Brescia. L’ammissibilità è dichiarata ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, senza che la Corte si pronunci nel merito: si tratta della fase preliminare del giudizio sul conflitto.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un giudice penale censura una delibera parlamentare di insindacabilità sostenendo che le dichiarazioni non rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta della cosiddetta insindacabilità parlamentare.

Qual era la condotta contestata all’on. Sgarbi?

Nel corso della trasmissione televisiva ‘Sgarbi quotidiani’ del 1° aprile 1999 aveva fatto affermazioni offensive nei confronti del magistrato Ilda Boccassini in relazione alla vicenda del ‘caso Sharifa’, attribuendole comportamenti che il Tribunale di Brescia riteneva lesivi della sua reputazione.

Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

La Corte costituzionale prosegue con il giudizio nel merito del conflitto, decidendo se le dichiarazioni dell’on. Sgarbi rientrassero o meno nell’esercizio delle funzioni parlamentari. In questa fase (ordinanza n. 394/2004) si è decisa solo l’ammissibilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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