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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese senza esporre espressa e giustificata motivazione dei ‘giusti motivi’. Il vizio di inammissibilità risiede nel modo in cui il giudice ha sollevato la questione in via officiosa senza adeguata motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Camerino, nel pronunciare sentenza di accoglimento di una domanda, aveva sospeso il procedimento limitatamente alle spese per sollevare questione di costituzionalità. L’art. 92, comma secondo, c.p.c. (nel testo allora vigente) consentiva al giudice di compensare le spese ‘per giusti motivi’ anche a carico della parte vittoriosa, senza obbligo di motivazione esplicita secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione. Il giudice rimettente riteneva che tale interpretazione violasse i principi del giusto processo e del diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui consente la compensazione delle spese processuali a carico della parte vittoriosa senza obbligo di esporre espressa e giustificata motivazione dei ‘giusti motivi’. Parametri: artt. 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Camerino, ordinanza del 22 luglio 2003.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente aveva già pronunciato sentenza di accoglimento e aveva sospeso il processo solo per la pronuncia sulle spese: la questione è stata sollevata in modo non corretto sotto il profilo della rilevanza, mancando la dimostrazione che la pronuncia sulle spese dipendesse dalla norma censurata nel senso richiesto dalla legge n. 87/1953.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante ai fini della decisione del giudizio in corso: quando il giudice ha già pronunciato sentenza di merito e sospende il processo solo per la questione accessoria sulle spese, occorre una specifica motivazione sulla rilevanza della questione costituzionale per tale pronuncia accessoria.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 92, comma secondo, c.p.c. sulla compensazione delle spese?

Consentiva al giudice di compensare in tutto o in parte le spese processuali tra le parti per ‘giusti motivi’, anche a carico della parte rimasta vittoriosa, in deroga al principio generale di soccombenza dell’art. 91 c.p.c.

Perché la Cassazione riteneva che la motivazione sui giusti motivi non fosse obbligatoria?

Secondo l’interpretazione prevalente, il potere di compensazione era discrezionale e il giudice non era tenuto a motivare espressamente i giusti motivi, essendo sufficiente che questi risultassero desumibili dalla controversia.

Come è stata poi modificata la norma sulla compensazione delle spese?

Con la riforma del 2009 (legge n. 69/2009) il testo è stato novellato per richiedere ‘gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione’, rendendo obbligatoria la motivazione espressa e limitando il potere discrezionale del giudice.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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