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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 44-ter del d.lgs. n. 545/1992, che modifica i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie. Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione nel corso di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma la Corte rileva che tale sede non integra un ‘giudizio’ ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953.
Di cosa si tratta
L’art. 44-ter del d.lgs. n. 545/1992, introdotto dalla legge finanziaria 2002, modificava i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un consigliere di Stato che si era visto modificare i criteri di concorso già indetto, aveva sollevato dubbi sull’indipendenza della magistratura tributaria.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria), introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Parametro: art. 108 della Costituzione (indipendenza della magistratura). Rimettente: Consiglio di Stato (terza sezione, sede del parere su ricorso straordinario), ordinanza del 4 novembre 2003.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è un ‘giudizio’ nel senso richiesto dall’art. 1 della legge n. 87/1953, perché manca del carattere giurisdizionale necessario a legittimare la rimessione alla Corte costituzionale. Il Consiglio di Stato in sede consultiva non esercita funzione giurisdizionale.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo nell’ambito di un giudizio in senso tecnico, con carattere giurisdizionale; il parere reso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non costituisce tale giudizio.
Domande e risposte
Cosa sono le commissioni tributarie?
Sono gli organi speciali di giurisdizione competenti a decidere le controversie tra contribuenti e fisco. I loro componenti vengono nominati secondo criteri stabiliti dal d.lgs. n. 545/1992.
Cosa aveva modificato la legge finanziaria 2002 riguardo alle commissioni tributarie?
Aveva introdotto l’art. 44-ter nel d.lgs. n. 545/1992, modificando i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni, con effetti retroattivi sui concorsi già indetti.
Perché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è un ‘giudizio’?
Perché si tratta di un rimedio di natura amministrativa: il Consiglio di Stato esprime un parere consultivo, non una decisione giurisdizionale, e non vi è esercizio della funzione giurisdizionale in senso proprio.
Norme collegate
- Art. 108 della Costituzione — indipendenza della magistratura
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