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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Palermo perché valuti la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta sentenza n. 169 del 2003, che ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano il sindacato del giudice del dibattimento sul rigetto condizionato del rito abbreviato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, lamentando che il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionata a un’integrazione probatoria non fosse sindacabile dal giudice del dibattimento. Gli imputati, a seguito del rigetto, avevano riproposto la richiesta prima dell’apertura del dibattimento.
La questione di legittimità costituzionale
Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Norma impugnata: artt. 438, 441 e 442 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata sia sindacabile dal giudice del dibattimento. Rimettente: Tribunale di Palermo.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nelle more era stata depositata la sentenza n. 169 del 2003 — che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni — determinando uno ius superveniens rilevante per il giudizio.
Il principio
Quando sopravviene una pronuncia della Corte che incide direttamente sulla norma impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la perdurante rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa succede se, dopo la rimessione alla Corte, questa pronuncia su una questione simile?
La Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché verifichi se la questione sia ancora rilevante, dato che il diritto applicabile potrebbe essere già cambiato.
Il giudizio abbreviato condizionato è un diritto dell’imputato?
Sì. La sentenza n. 169/2003 ha riconosciuto che l’accesso al rito alternativo rientra nel diritto di difesa e non può essere neutralizzato da un rigetto non sindacabile.
Cosa sono gli artt. 438, 441 e 442 c.p.p.?
Disciplinano il giudizio abbreviato: l’art. 438 regola la richiesta, il 441 l’udienza e il 442 la sentenza nel rito semplificato davanti al giudice dell’udienza preliminare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento processuale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso ai riti alternativi
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