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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le norme della legge finanziaria 2002 che attribuivano all’Autorità di vigilanza un potere regolamentare modificativo dei settori di intervento delle fondazioni bancarie e prevedevano l’ingerenza governativa nella loro gestione. Le fondazioni sono soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali e godono di autonomia garantita dalla Costituzione.

Di cosa si tratta

Le fondazioni di origine bancaria sono enti privati senza scopo di lucro nati dalla privatizzazione delle casse di risparmio. La legge n. 448 del 2001 aveva attribuito all’Autorità di vigilanza il potere di modificare con regolamento i settori in cui le fondazioni possono operare e aveva introdotto meccanismi di controllo governativo. Diverse fondazioni e regioni avevano impugnato queste norme davanti ai TAR, i quali avevano sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con 10 ordinanze dell’8 febbraio 2003, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione. Il nodo era se il legislatore potesse limitare l’autonomia gestionale e statutaria di soggetti privati operanti nell’interesse pubblico.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 11 nella parte che consentiva all’Autorità di vigilanza di modificare i settori di intervento delle fondazioni con regolamento, e del comma 4 nella parte relativa ai poteri di indirizzo governativo. Ha invece dichiarato non fondate le ulteriori questioni relative agli altri commi impugnati, confermando la legittimità della vigilanza pubblica sulle fondazioni purché non si traduca in ingerenza nella loro autonomia privata.

Il principio

Le fondazioni di origine bancaria sono soggetti privati dell’organizzazione delle libertà sociali: la loro autonomia statutaria e gestionale è tutelata dalla Costituzione e non può essere compressa da poteri regolamentari o di indirizzo governativo che ne alterino la natura privatistica.

Domande e risposte

Cosa sono le fondazioni bancarie?

Sono enti privati non lucrativi derivati dalla trasformazione delle casse di risparmio pubbliche, che svolgono attività nei settori dell’utilità sociale (arte, ricerca, salute, istruzione) utilizzando i proventi del proprio patrimonio.

Perché la Corte ha dichiarato incostituzionali alcune norme?

Perché attribuivano a un’autorità pubblica il potere di modificare con regolamento i settori in cui le fondazioni possono operare e introducevano meccanismi di indirizzo governativo incompatibili con la loro natura di soggetti privati autonomi.

Cosa rimane valido della legge n. 448 del 2001?

Rimangono valide le disposizioni che prevedono la vigilanza pubblica sulle fondazioni nei limiti in cui essa non si traduca in ingerenza nella gestione: il controllo è legittimo purché rispetti l’autonomia privata degli enti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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