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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui non vietavano all’ufficiale di polizia giudiziaria di cumulare le funzioni di soggetto citante e di testimone nel medesimo processo davanti al giudice di pace.

Di cosa si tratta

Nel processo penale davanti al giudice di pace, l’ufficiale di polizia giudiziaria può richiedere l’autorizzazione alla comparizione dell’imputato e sottoscrivere la citazione a giudizio. Se lo stesso ufficiale è poi chiamato a testimoniare, si pone un problema di imparzialità della fonte di prova, poiché chi ha svolto funzioni di accusa non dovrebbe essere anche testimone nel medesimo processo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Mazara del Vallo ha sollevato, in riferimento all’art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui non prevedevano che le funzioni di autorizzazione e citazione fossero svolte da soggetti diversi dall’ufficiale chiamato a testimoniare.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. I rimettenti non avevano dimostrato adeguatamente la rilevanza della questione nel caso concreto, né avevano motivato l’impossibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione delle norme impugnate.

Il principio

Il rimettente deve motivare esaurientemente sia la rilevanza della questione nel caso concreto sia l’impossibilità di un’interpretazione della norma conforme a Costituzione; in mancanza, la questione è dichiarata manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Qual è il ruolo della polizia giudiziaria nel processo davanti al giudice di pace?

Nel processo penale di pace la polizia giudiziaria svolge funzioni più estese rispetto al processo ordinario: compie attività di indagine, può richiedere atti e fungere da organo di impulso; ciò la espone al rischio di commistione tra funzioni di accusa e di testimonianza.

Perché la doppia veste era problematica?

Perché la stessa persona aveva partecipato alla costruzione del caso come organo requirente e veniva poi chiamata a testimoniare; questo poteva compromettere l’imparzialità della testimonianza e il diritto dell’imputato a un processo equo.

Come si poteva risolvere in via interpretativa?

I giudici avrebbero potuto applicare per analogia le norme sull’incompatibilità del testimone o valorizzare i principi del giusto processo per escludere la testimonianza dell’ufficiale che aveva svolto funzioni di accusa nel medesimo processo.

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