Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 199/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma friulana in materia di occupazione, escludendo pero che essa violasse il divieto di riprodurre disposizioni gia dichiarate incostituzionali.

Di cosa si tratta

Quando la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma, l’art. 136 della Costituzione vieta che quella disposizione continui a produrre effetti, e il legislatore non puo semplicemente riprodurla aggirando la decisione. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una legge multisettoriale del 2021, aveva introdotto nella propria normativa sul lavoro una previsione. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata in via principale, sostenendo tra l’altro che riproducesse una norma gia dichiarata incostituzionale, in violazione del giudicato costituzionale. La Corte ha dovuto distinguere tra il vizio sostanziale della nuova disposizione e l’eventuale violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 73 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha introdotto il comma 3-quater.1 nell’art. 77 della legge regionale n. 18 del 2005 in materia di occupazione e qualita del lavoro, in riferimento, tra gli altri, all’art. 136 della Costituzione. Il Governo lamentava anche la violazione del divieto di riprodurre norme dichiarate incostituzionali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale del comma 3-quater.1 dell’art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 73 della legge regionale n. 6 del 2021. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 136 della Costituzione: la nuova norma e illegittima, ma non per violazione del giudicato costituzionale.

Il principio

Una norma regionale puo essere dichiarata incostituzionale per il suo contenuto pur senza violare il divieto, sancito dall’art. 136 della Costituzione, di riprodurre disposizioni gia annullate: i due profili vanno tenuti distinti.

Domande e risposte

Cosa vieta l’art. 136 della Costituzione?

Stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da qui il divieto per il legislatore di riprodurla aggirando la pronuncia.

Perche la norma e illegittima ma non viola il giudicato?

Perche la nuova disposizione presentava un vizio proprio, sufficiente a renderla incostituzionale, senza che si configurasse una pedissequa riproduzione della norma gia annullata.

La materia era il lavoro?

Si. La previsione interveniva sulla normativa regionale in materia di occupazione e qualita del lavoro.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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