Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 199/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma friulana in materia di occupazione, escludendo pero che essa violasse il divieto di riprodurre disposizioni gia dichiarate incostituzionali.
Di cosa si tratta
Quando la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma, l’art. 136 della Costituzione vieta che quella disposizione continui a produrre effetti, e il legislatore non puo semplicemente riprodurla aggirando la decisione. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una legge multisettoriale del 2021, aveva introdotto nella propria normativa sul lavoro una previsione. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata in via principale, sostenendo tra l’altro che riproducesse una norma gia dichiarata incostituzionale, in violazione del giudicato costituzionale. La Corte ha dovuto distinguere tra il vizio sostanziale della nuova disposizione e l’eventuale violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 73 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha introdotto il comma 3-quater.1 nell’art. 77 della legge regionale n. 18 del 2005 in materia di occupazione e qualita del lavoro, in riferimento, tra gli altri, all’art. 136 della Costituzione. Il Governo lamentava anche la violazione del divieto di riprodurre norme dichiarate incostituzionali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale del comma 3-quater.1 dell’art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 73 della legge regionale n. 6 del 2021. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 136 della Costituzione: la nuova norma e illegittima, ma non per violazione del giudicato costituzionale.
Il principio
Una norma regionale puo essere dichiarata incostituzionale per il suo contenuto pur senza violare il divieto, sancito dall’art. 136 della Costituzione, di riprodurre disposizioni gia annullate: i due profili vanno tenuti distinti.
Domande e risposte
Cosa vieta l’art. 136 della Costituzione?
Stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da qui il divieto per il legislatore di riprodurla aggirando la pronuncia.
Perche la norma e illegittima ma non viola il giudicato?
Perche la nuova disposizione presentava un vizio proprio, sufficiente a renderla incostituzionale, senza che si configurasse una pedissequa riproduzione della norma gia annullata.
La materia era il lavoro?
Si. La previsione interveniva sulla normativa regionale in materia di occupazione e qualita del lavoro.
Norme collegate
- Art. 136 della Costituzione — efficacia delle sentenze di accoglimento e divieto di riprodurre norme annullate: questione non fondata
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, ambito del giudizio in via principale
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.