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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 153/2022 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge della Valle d’Aosta che fissa un tetto ai compensi degli amministratori della finanziaria regionale Finaosta S.p.A.

Di cosa si tratta

Finaosta S.p.A. e la finanziaria interamente partecipata dalla Regione Valle d’Aosta, uno strumento pubblico per gli investimenti sul territorio. Con la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, la Regione aveva modificato le regole sul funzionamento dei suoi organi societari, introducendo limiti ai compensi degli amministratori. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quella norma davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso un ambito riservato allo Stato. La posta in gioco riguardava il confine tra l’autonomia di cui gode la Valle d’Aosta come Regione a statuto speciale e i limiti che lo Stato puo opporre quando una Regione disciplina una propria societa partecipata. In concreto, si discuteva se la Regione potesse decidere da sola come e quanto pagare chi guida una societa che e sostanzialmente un suo braccio operativo, oppure se questo rientrasse in materie sottratte alla competenza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2021, n. 16, nella parte in cui sostituiva l’art. 14, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (la legge istitutiva di Finaosta). Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 2, lettera a), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso del Governo e stato quindi respinto: la norma regionale sui limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta resta in vigore. La Corte ha riconosciuto che la disciplina rientra nell’ambito in cui la Regione, in forza del proprio Statuto speciale, puo legittimamente intervenire sulla propria societa finanziaria.

Il principio

La Regione a statuto speciale puo disciplinare il funzionamento e i compensi degli organi di una societa interamente partecipata e funzionale ai propri scopi, senza con cio invadere le competenze statali quando l’intervento resta nell’alveo dell’autonomia organizzativa riconosciuta dallo Statuto.

Domande e risposte

Chi aveva impugnato la legge regionale?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, cioe lo Stato, con ricorso in via principale. E lo Stato, non un giudice, a contestare direttamente una legge regionale che ritiene invasiva delle proprie competenze.

La norma sui tetti ai compensi resta valida?

Si. Avendo la Corte dichiarato non fondata la questione, la disposizione regionale non viene annullata e continua a produrre i suoi effetti.

Perche conta lo Statuto speciale?

Perche la Valle d’Aosta gode di forme di autonomia piu ampie rispetto alle Regioni ordinarie. Lo Statuto, che e una legge costituzionale, le attribuisce competenze proprie che la Corte ha ritenuto idonee a giustificare l’intervento sulla societa regionale.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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