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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.lgs. n. 28/2011 sull’energia da fonti rinnovabili. Le norme statali non violavano le competenze speciali riconosciute dallo Statuto del Trentino-Alto Adige.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 28 del 2011 dava attuazione alla direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili. La Provincia autonoma di Trento contestava alcune disposizioni del decreto (artt. 5, comma 1, 6, commi 9 e 11, e 15, commi 3 e 4) ritenendo che invadessero le sue competenze legislative speciali garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 6, commi 9 e 11, e 15, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per violazione degli artt. 4, 8, 9, 16, 80 e 81 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento. Le disposizioni del d.lgs. n. 28/2011 in materia di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile e di integrazione nel territorio sono espressione di una disciplina statale uniforme che non pregiudica le competenze speciali provinciali, le quali restano esercitabili nel rispetto dei principi fondamentali statali.

Il principio

Le norme statali di attuazione delle direttive europee in materia di energia da fonti rinnovabili prevalgono anche nei confronti delle Province autonome, purché rispettino le garanzie sostanziali dello Statuto speciale. Le Province autonome possono adattare la disciplina nel proprio territorio, ma non escluderne l’applicazione.

Domande e risposte

Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno più autonomia delle Regioni ordinarie in materia di energia?

Sì, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome competenze legislative primarie e concorrenti più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di energia e ambiente. Tuttavia queste competenze trovano un limite nei principi fondamentali dell’ordinamento statale e negli obblighi europei.

Cosa prevede il d.lgs. n. 28/2011 in materia di autorizzazioni?

Il decreto disciplina le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo un procedimento unico semplificato e termini certi, in attuazione della direttiva 2009/28/CE.

Perché la Provincia di Trento ha perso il ricorso?

La Corte ha ritenuto che le norme impugnate non limitassero le competenze legislative provinciali, ma fissassero principi uniformi necessari per attuare gli obblighi europei. Le Province conservano comunque margini di adattamento nelle materie di propria competenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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