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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla legge regionale piemontese n. 39/2004 (istituzione dell’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano) e non fondata quella relativa al d.l. n. 277/2004 e alla legge finanziaria 2007, sull’ente storico Ordine Mauriziano di Torino. La ristrutturazione dell’ente non violava i diritti patrimoniali della Fondazione.

Di cosa si tratta

L’Ordine Mauriziano era un ente storico ospedaliero torinese. Nel 2004 il legislatore statale (d.l. n. 277/2004) e quello regionale (l.r. Piemonte n. 39/2004) ne avviarono la ristrutturazione, separando la gestione ospedaliera (affidata a una nuova Azienda ospedaliera pubblica) dall’eredità patrimoniale (affidata a una Fondazione). La Fondazione Ordine Mauriziano contestò questa operazione davanti al Tribunale di Torino, che sollevò questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. e della XIV disposizione finale Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Piemonte n. 39/2004, degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 277/2004 (convertito dalla l. n. 4/2005) e dell’art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nonché alla XIV disposizione finale della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la questione relativa agli artt. 1 e 2 della l.r. Piemonte n. 39/2004; 2) non fondata la questione relativa agli artt. 1 e 2 del d.l. n. 277/2004 e all’art. 1, comma 1350, della l. n. 296/2006, ritenendo che la ristrutturazione dell’Ordine Mauriziano non violasse i diritti di proprietà e di iniziativa economica né la XIV disposizione finale Cost.

Il principio

Il legislatore può riorganizzare enti ospedalieri storici, separando la funzione sanitaria pubblica dalla gestione patrimoniale, senza violare i diritti di proprietà (art. 42 Cost.) e di iniziativa economica (art. 41 Cost.), a condizione che tale riorganizzazione persegua finalità di pubblico interesse e rispetti i principi di ragionevolezza.

Domande e risposte

Cos’è l’Ordine Mauriziano di Torino?

L’Ordine Mauriziano è un ente storico di origine medievale, collegato all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Gestiva da secoli ospedali a Torino. Con la riforma del 2004 la gestione ospedaliera venne affidata a un’azienda sanitaria pubblica, mentre la Fondazione conservò il patrimonio storico.

Cosa prevede la XIV disposizione finale della Costituzione?

La XIV disposizione finale della Costituzione stabilisce che i titoli nobiliari non sono riconosciuti e che coloro che li portarono prima del 28 ottobre 1922 possono aggiungere come parte del cognome il predicato nobiliare. Non vietava però di riformare enti storici originariamente connessi a ordini cavallereschi.

Perché la questione sulla legge regionale è stata dichiarata inammissibile?

La questione relativa alla legge regionale piemontese è risultata inammissibile per carenze nell’ordinanza di rimessione, che non aveva adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza della questione o la sua rilevanza nel giudizio a quo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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