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La Corte dichiara parzialmente incostituzionali alcune disposizioni delle leggi finanziarie 2003 e 2004 sul Fondo per le politiche sociali e i servizi sociali regionali, per violazione dell’autonomia regionale. Sono illegittime le quote vincolate del fondo destinate alle famiglie e le norme sul reddito di ultima istanza che invadono la competenza concorrente delle Regioni.

Di cosa si tratta

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna avevano impugnato numerose disposizioni delle leggi finanziarie 2003 (l. n. 289/2002) e 2004 (l. n. 350/2003), nonché del d.l. n. 269/2003, riguardanti la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e le modalità di finanziamento degli interventi sociali. La questione centrale era se lo Stato, nel distribuire tali risorse, rispettasse le competenze regionali in materia di servizi sociali, che dopo la riforma costituzionale del 2001 rientrano nella competenza residuale delle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 46, commi 2-6, l. n. 289/2002 (Fondo politiche sociali con quote vincolate per le famiglie); art. 21, comma 6, d.l. n. 269/2003 (finanziamento politiche per le famiglie); art. 3, commi 101, 116 e 117, l. n. 350/2003 (Fondo non autosufficienza e reddito di ultima istanza). Parametri: artt. 117 e 119 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara illegittima l’imposizione, nell’ambito del Fondo politiche sociali, di quote vincolate per le famiglie e la natalità (art. 46, comma 2, l. 289/2002, limitatamente alle parole relative), perché invade la competenza regionale esclusiva in materia di politiche sociali. Dichiara inoltre illegittimi art. 46, comma 6, l. 289/2002, l’art. 21, comma 6, d.l. 269/2003, e gli artt. 3, commi 116 e 117, l. 350/2003. Dichiara invece non fondate le questioni relative ai meccanismi generali di ripartizione del Fondo.

Il principio

Dopo la riforma del Titolo V Cost. (l. cost. n. 3/2001), i servizi sociali rientrano nella competenza residuale delle Regioni. Lo Stato non può imporre, nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, vincoli di destinazione che predeterminino le scelte regionali in materia di politica familiare e sostegno alla natalità, pena la violazione degli artt. 117 e 119 Cost.

Domande e risposte

Cosa sono i «fondi a destinazione vincolata»?

Sono risorse che lo Stato trasferisce alle Regioni imponendo che vengano spese per finalità specifiche indicate dalla legge statale. La Corte li ha ritenuti illegittimi quando riguardano materie di competenza regionale, perché privano le Regioni dell’autonomia di spesa garantita dall’art. 119 Cost.

Cosa cambia dopo questa sentenza per le politiche familiari?

Lo Stato non può più vincolare quote del Fondo politiche sociali alla natalità o all’acquisto della prima casa. Le Regioni riacquistano piena libertà di destinazione delle risorse trasferite, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente fissati dallo Stato.

Cosa è il «reddito di ultima istanza»?

Si tratta di una misura di sostegno economico per i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, i cui componenti non beneficino di altri ammortizzatori. La Corte ha dichiarato illegittime le norme statali che lo disciplinavano nel dettaglio, invadendo la competenza regionale concorrente in materia di assistenza sociale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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