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La Corte esamina i finanziamenti statali al CONI e agli enti di promozione sportiva previsti dalla legge finanziaria 2003 e 2004. Il finanziamento diretto da parte dello Stato a favore degli enti di promozione sportiva è incostituzionale in quanto attiene a materia di competenza regionale concorrente («ordinamento sportivo») senza rispettare il principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Le Regioni Toscana, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna avevano impugnato i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 dell’art. 90, legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002), nonché l’art. 4, comma 204, legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003). Tali norme regolavano i contributi statali al CONI e agli enti di promozione sportiva, attribuendo finanziamenti diretti per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per i programmi di sport sociale.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 90, commi 17, 18, 20-22, 24-26, l. n. 289/2002; art. 4, comma 204, l. n. 350/2003. Parametri: artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. Le Regioni sostenevano che l’«ordinamento sportivo», materia di competenza legislativa concorrente, non consentiva finanziamenti statali diretti senza un adeguato coinvolgimento regionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara illegittimo l’art. 4, comma 204, l. n. 350/2003 (1 milione di euro destinato direttamente agli enti di promozione sportiva per lo sport sociale), in quanto attiene alla materia concorrente «ordinamento sportivo» e prevede un finanziamento diretto dello Stato in violazione dell’art. 119 Cost. Per le questioni relative all’art. 90, l. 289/2002, la decisione è articolata con dichiarazioni parziali di incostituzionalità e rigetti, distinguendo le funzioni del CONI da quelle degli enti di promozione.
Il principio
In materia di «ordinamento sportivo» (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), lo Stato non può finanziare direttamente enti e attività che ricadono nell’area di intervento regionale, senza predisporre meccanismi di coinvolgimento o di transito delle risorse attraverso il sistema regionale e locale, come richiesto dall’art. 119 Cost.
Domande e risposte
Cosa si intende per «ordinamento sportivo» come materia costituzionale?
Dopo la riforma del 2001, l’«ordinamento sportivo» è elencato tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. Ciò include la promozione dello sport sociale e l’attività degli enti di promozione sportiva.
Perché i finanziamenti al CONI sono diversi da quelli agli enti di promozione?
Il CONI svolge funzioni di coordinamento a livello nazionale e internazionale (Olimpiadi, federazioni), che giustificano un ruolo statale diretto. Gli enti di promozione sportiva invece operano a livello locale/regionale, nell’ambito della competenza concorrente, e quindi i finanziamenti statali diretti incontrano i limiti dell’art. 119 Cost.
Qual è l’effetto pratico di questa sentenza?
I finanziamenti statali destinati agli enti di promozione sportiva devono transitare attraverso i meccanismi regionali o essere accompagnati da forme di leale collaborazione con le Regioni, anziché essere attribuiti direttamente dallo Stato centrale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
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