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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna sull’art. 4, commi 18 e 19, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003), che attribuisce allo Stato la gestione accentrata dei fondi per i contratti di programma nel settore dell’agricoltura e della pesca. La norma non viola il riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2004 aveva trasferito le risorse destinate ai contratti di programma nei settori dell’agricoltura e della pesca dallo stato di previsione del Ministero delle attività produttive a quello delle politiche agricole e forestali, attribuendo a quest’ultimo la competenza a sottoporre al CIPE i nuovi contratti di programma. La Regione Emilia-Romagna aveva contestato questa centralizzazione ritenendola lesiva delle competenze regionali in materia.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che le disposizioni impugnate intervenissero nelle materie di competenza regionale dell’agricoltura e della pesca senza prevedere la necessaria intesa delle Regioni. Giudice relatore: Paolo Maddalena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Le disposizioni impugnate non violano il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Lo Stato può legittimamente gestire i fondi destinati ai contratti di programma attraverso i propri ministeri, trattandosi di uno strumento di politica economica nazionale che non si esaurisce nelle materie di competenza esclusiva regionale. La Corte si riserva di decidere le ulteriori questioni relative ad altre disposizioni della stessa legge finanziaria.
Il principio
Nella materia dei contratti di programma nei settori dell’agricoltura e della pesca, la gestione accentrata a livello statale è costituzionalmente legittima quando lo strumento ha rilevanza nazionale e non si traduce in una compressione delle competenze regionali ordinarie, che rimangono intatte nella loro sfera di applicazione.
Domande e risposte
Cosa sono i contratti di programma nel settore agricolo?
I contratti di programma sono accordi tra lo Stato e grandi imprese o consorzi del settore agricolo o della pesca, con i quali lo Stato si impegna a erogare incentivi o finanziamenti pubblici in cambio dell’attuazione di programmi di sviluppo, occupazione o innovazione. Sono deliberati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica).
Perché la Regione contestava la centralizzazione dei fondi?
La Regione sosteneva che agricoltura e pesca sono materie di competenza concorrente o residuale regionale ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione (riformato nel 2001), e quindi lo Stato non poteva gestire unilateralmente i relativi fondi senza coinvolgere le Regioni attraverso la necessaria intesa.
Quali sono gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione?
L’art. 117 Cost. ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni; l’art. 118 Cost. distribuisce le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà; l’art. 119 Cost. garantisce l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. Tutti e tre sono stati profondamente riformati dalla legge costituzionale n. 3/2001.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione competenze legislative Stato-Regioni, parametro principale della questione
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, parametro evocato dalla ricorrente
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