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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto contro la Provincia autonoma di Trento e dichiara che non spetta alla Provincia, senza la previa intesa con la Regione Veneto, esercitare le funzioni sulle concessioni di derivazione idroelettrica che interessano entrambi i territori. Annulla i provvedimenti adottati dalla Provincia in assenza di intesa.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva emanato atti amministrativi relativi a concessioni di grande derivazione idroelettrica su impianti che “scavalcano” il confine tra la Provincia di Trento e la Regione Veneto. La Regione Veneto aveva contestato questa gestione unilaterale, sostenendo che tali concessioni interregionali richiedessero la previa intesa tra i due enti ai sensi dell’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione contro la Provincia autonoma di Trento, contestando la deliberazione della Giunta provinciale n. 1527/2001 e la determinazione dirigenziale del giugno 2001, con le quali la Provincia aveva esercitato in via esclusiva le funzioni sulle concessioni di derivazione idroelettrica interregionali, in violazione degli artt. 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e del d.lgs. n. 112/1998. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto e dichiara che non spetta alla Provincia di Trento, in assenza della previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998, esercitare in via esclusiva le funzioni relative alle concessioni di derivazioni d’acqua pubblica che interessino anche la Regione Veneto. Conseguentemente annulla la deliberazione della Giunta provinciale n. 1527/2001 e la determinazione dirigenziale contestata.

Il principio

Le concessioni di derivazione d’acqua pubblica che interessano il territorio di più enti regionali o provinciali non possono essere gestite unilateralmente da uno solo di essi: è necessaria la previa intesa tra tutti gli enti territoriali coinvolti, come richiede l’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 sul conferimento di funzioni alle Regioni.

Domande e risposte

Cosa sono le grandi derivazioni idroelettriche?

Le grandi derivazioni idroelettriche sono concessioni che autorizzano l’utilizzo di risorse idriche (fiumi, laghi, bacini) per produrre energia elettrica attraverso impianti idroelettrici. Per la loro rilevanza economica e ambientale sono soggette a una disciplina speciale con concessioni di durata pluridecennale.

Cos’è la previa intesa tra enti territoriali?

L’intesa è uno strumento di cooperazione istituzionale tra Stato, Regioni e Province autonome, obbligatorio quando le decisioni di un ente incidono sulle competenze di un altro. Non si tratta di un semplice parere, ma di un accordo che richiede il consenso di tutti gli enti coinvolti.

Il conflitto riguardava il vecchio o il nuovo Titolo V della Costituzione?

Il ricorso era stato presentato nel 2001, prima dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001). La Corte ha giudicato il conflitto con riferimento al quadro normativo previgente, rilevante ratione temporis per gli atti impugnati.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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