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La Regione Emilia-Romagna impugnava le norme della finanziaria 2003 e 2004 che condizionavano l’adeguamento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale all’introduzione della decadenza automatica dei direttori generali ASL in caso di disavanzo. Alcune questioni sono dichiarate inammissibili, altre non fondate.
Di cosa si tratta
Le leggi finanziarie 2003 e 2004 subordinavano l’accesso delle Regioni all’adeguamento del finanziamento del SSN all’adozione di provvedimenti regionali che prevedessero: la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, e lo svolgimento delle prestazioni diagnostiche solo da parte di medici specialisti. La Regione riteneva queste condizioni incostituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 52, comma 4, lett. c) e d), comma 19 e comma 21, della l. 289/2002 e l’art. 3, comma 32, della l. 350/2003, in riferimento agli artt. 4, 41, 51, 97, 117 e 119, comma quarto, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili alcune questioni (comma 21, art. 117 e 119; lett. d) per artt. 4, 51 e 97); dichiara non fondate le questioni relative all’art. 52, comma 4, lett. c), e all’art. 3, comma 32 della l. 350/2003 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. Le questioni sull’art. 52, comma 19, vengono riservate a separate pronunce.
Il principio
Il legislatore statale può legittimamente condizionare il finanziamento aggiuntivo del SSN all’adozione di misure di responsabilizzazione gestionale delle aziende sanitarie regionali, purché tali condizioni siano coerenti con le finalità di coordinamento della finanza pubblica e non ledano irragionevolmente l’autonomia organizzativa regionale.
Domande e risposte
Cosa si intende per decadenza automatica del direttore generale ASL?
La norma prevedeva che, in caso di mancato pareggio di bilancio dell’azienda sanitaria o ospedaliera, il direttore generale decadesse automaticamente dall’incarico. La Regione riteneva questa previsione lesiva dell’autonomia organizzativa regionale nella sanità.
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?
Le questioni sono inammissibili quando il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza o la non manifesta infondatezza, oppure quando il parametro evocato non è pertinente alla fattispecie concreta. Nel caso specifico, alcune censure erano contraddittorie o non sufficientemente argomentate.
Il condizionamento del finanziamento SSN viola l’autonomia regionale?
La Corte ha ritenuto di no, per le questioni decise nel merito: il coordinamento della finanza pubblica consente allo Stato di porre condizioni all’erogazione di risorse aggiuntive, purché esse siano ragionevoli e funzionali al riequilibrio dei conti pubblici.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Tutela della salute come competenza concorrente Stato-Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali e vincoli di bilancio
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