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La sentenza n. 161/2004 sul nuovo falso in bilancio (artt. 2621-2622 c.c., d.lgs. n. 61/2002) ha dichiarato inammissibili alcune questioni e manifestamente inammissibili altre: la Corte non ha potuto sostituirsi al legislatore nel ridisegnare la fattispecie, lasciando al legislatore la valutazione delle scelte di politica criminale.
Di cosa si tratta
La riforma del diritto societario del 2002 aveva ridisegnato il reato di false comunicazioni sociali: l’art. 2621 c.c. puniva come contravvenzione la «dichiarazione infedele» non dannosa; l’art. 2622 c.c. puniva come delitto quella dannosa per soci o creditori, procedibile a querela. Vari giudici — tra cui il G.I.P. di Forlì e il Tribunale di Milano — avevano sollevato questioni di legittimità per l’abbassamento delle soglie di punibilità e la prescrizione breve, sostenendo che la riforma violasse obblighi comunitari e principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni riguardavano: la delega legislativa (art. 76 Cost.); la conformità alla direttiva 68/151/CEE e al Trattato CE (art. 117 Cost.); la ragionevolezza delle soglie di punibilità e dei termini di prescrizione (art. 3 Cost.); il diritto di difesa dei soci danneggiati (art. 24 Cost.); la finalità rieducativa (art. 27 Cost.) e la legalità (art. 25 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Milano (relative alla legge delega e all’art. 2621 c.c.) e manifestamente inammissibili quelle del G.I.P. di Forlì (artt. 2621 e 2622 c.c., con riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.) per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. La Corte non poteva intervenire additivamente sulla fattispecie penale senza usurpare la discrezionalità legislativa, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Il principio
In materia penale, la Corte costituzionale non può pronunciare sentenze additive che introducano nuovi elementi del reato o ridefiniscano le soglie di punibilità quando non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata: spetta al legislatore le scelte di politica criminale, anche quando queste appaiono discutibili sotto il profilo della proporzionalità.
Domande e risposte
Il falso in bilancio introdotto dal d.lgs. n. 61/2002 era incostituzionale?
La Corte non lo ha dichiarato tale: ha ritenuto le questioni inammissibili per ragioni processuali (difetto di motivazione) o di principio (assenza di una soluzione obbligata). La riforma è stata successivamente modificata dal legislatore nel 2015 (l. n. 69/2015), che ha reintrodotto la punibilità senza soglie per le società quotate.
Perché la Corte non ha dichiarato illegittima la prescrizione breve del falso in bilancio?
Perché non c’era una soluzione costituzionalmente obbligata: la Corte avrebbe dovuto scegliere tra più possibili termini di prescrizione, e questa scelta spetta al legislatore. L’intervento additivo sarebbe stato arbitrario.
Qual era il rapporto tra la riforma del 2002 e la direttiva comunitaria 68/151/CEE?
La direttiva imponeva agli Stati di prevedere «adeguate sanzioni» per la mancata pubblicità del bilancio. I giudici rimettenti sostenevano che le soglie di punibilità e la breve prescrizione rendessero le sanzioni italiane non «adeguate». La Corte di giustizia era stata investita della medesima questione in via pregiudiziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza nella riforma del falso in bilancio
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione penale e accesso alla tutela giurisdizionale
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale e riserva di legge
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
- Art. 76 della Costituzione — rispetto della delega legislativa nella riforma del codice civile
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispetto della normativa comunitaria in materia societaria
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