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La Corte ha dichiarato estinto il processo sul «fascicolo del fabbricato» introdotto da una legge della Regione Puglia. Dopo l’impugnazione statale, la Regione ha abrogato la legge e il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, accettato dalla Regione.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Puglia n. 27 del 2014 istituiva il «fascicolo del fabbricato», imponendo ai proprietari obblighi di documentazione e di verifica statica degli edifici, con sanzioni e incidenza sul certificato di agibilità. Lo Stato la riteneva eccedente la competenza regionale e lesiva del diritto di proprietà; nel corso del giudizio la Regione ha abrogato l’intera legge.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Puglia n. 27 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il testo unico dell’edilizia, la disciplina della proprietà e i principi di buon andamento e semplificazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo l’abrogazione della legge regionale impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Puglia ha formalmente accettato la rinuncia: la rinuncia accettata determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.
Il principio
Nei giudizi in via principale la rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché la Regione Puglia ha abrogato la legge impugnata, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.
Cosa prevedeva la legge sul fascicolo del fabbricato?
Imponeva ai proprietari obblighi di documentazione e verifica statica degli edifici, con sanzioni e riflessi sul certificato di agibilità.
La Corte ha deciso nel merito?
No: l’estinzione del processo per rinuncia accettata preclude l’esame della fondatezza delle questioni.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — invocato a tutela del diritto di proprietà, gravato dagli obblighi sul fascicolo del fabbricato, profilo poi non esaminato
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze in materia di governo del territorio e protezione civile
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.