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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità sulla norma che ha attribuito al Ministero le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie, facendo cessare i commissari dall’incarico. Non si tratta di una legge-provvedimento adottata per colpire un singolo, ma di una norma generale di riordino del settore.

Di cosa si tratta

Una norma del 2011 ha trasferito alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture tutte le funzioni delle gestioni commissariali governative delle ferrovie, disponendo la cessazione dall’incarico dei commissari governativi nominati. Un commissario, revocato dall’incarico presso la Ferrovia Circumetnea, ne contestava la legittimità nel giudizio davanti al TAR Sicilia.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha impugnato l’art. 21, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 della Costituzione. Secondo il rimettente, si trattava di una non rituale legge-provvedimento volta a colpire un singolo soggetto e a incidere sul giudizio in corso, oltre che priva dei requisiti di necessità e urgenza della decretazione d’urgenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. La norma non ha le caratteristiche della legge-provvedimento, perché non ha contenuto particolare e concreto: riordina in via generale l’assetto delle gestioni commissariali ferroviarie, per il passato e per il futuro. Non sussiste neppure l’evidente mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza, data la situazione di emergenza economica posta a base del decreto-legge.

Il principio

Non costituisce legge-provvedimento la disposizione che, pur producendo effetti anche su singoli, detta una disciplina generale e astratta di riordino di un settore. Il sindacato sulla decretazione d’urgenza è limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza o di manifesta irragionevolezza della relativa valutazione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma impugnata?

Il trasferimento al Ministero delle infrastrutture di tutte le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie e la cessazione dall’incarico dei commissari governativi nominati.

Perché non è una legge-provvedimento?

Perché non ha un contenuto particolare e concreto rivolto a destinatari determinati, ma detta una disciplina generale di riordino del settore, valida per il passato e per il futuro.

Quando la Corte può sindacare i presupposti di un decreto-legge?

Solo nei casi di evidente mancanza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione del Governo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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