Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di una norma della Regione Campania sull’erogazione di farmaci e preparati galenici a base di cannabinoidi a fini terapeutici, senza decidere nel merito.

Di cosa si tratta

La legge regionale campana disciplinava l’erogazione, nell’ambito del servizio sanitario regionale, di farmaci e preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Il Governo aveva contestato la norma sul piano del riparto di competenze, ma nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Campania 8 agosto 2016, n. 27, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza concorrente in materia di tutela della salute). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo, senza esame del merito della questione.

Il principio

Quando vengono meno le ragioni del contendere nel giudizio in via principale — per esempio per modifica della norma impugnata — il processo si conclude con una dichiarazione di estinzione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge campana?

L’erogazione, tramite il servizio sanitario regionale, di farmaci e preparati a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

Perché il Governo l’aveva impugnata?

Per asserita violazione del riparto di competenze in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.).

Come si è concluso il giudizio?

Con la dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.