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La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di una norma della Regione Campania sull’erogazione di farmaci e preparati galenici a base di cannabinoidi a fini terapeutici, senza decidere nel merito.
Di cosa si tratta
La legge regionale campana disciplinava l’erogazione, nell’ambito del servizio sanitario regionale, di farmaci e preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Il Governo aveva contestato la norma sul piano del riparto di competenze, ma nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Campania 8 agosto 2016, n. 27, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza concorrente in materia di tutela della salute). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo, senza esame del merito della questione.
Il principio
Quando vengono meno le ragioni del contendere nel giudizio in via principale — per esempio per modifica della norma impugnata — il processo si conclude con una dichiarazione di estinzione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge campana?
L’erogazione, tramite il servizio sanitario regionale, di farmaci e preparati a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.
Perché il Governo l’aveva impugnata?
Per asserita violazione del riparto di competenze in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.).
Come si è concluso il giudizio?
Con la dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute, parametro invocato dal Governo
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