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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 76, comma 2, del testo unico sulle spese di giustizia, relativo ai presupposti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e i presupposti della questione.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) consente ai non abbienti di difendersi in giudizio a carico dello Stato. La norma censurata disciplina come si calcola il reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, anche tenendo conto dei familiari conviventi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 76, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Verona.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non chiarisce in modo adeguato la rilevanza e i presupposti della questione nel giudizio in corso.
Domande e risposte
Cosa disciplina la norma censurata?
Il calcolo del reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione ai familiari conviventi.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Verona, nell’ambito di un procedimento di liquidazione del compenso a un avvocato.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Per carenze nella motivazione sulla rilevanza e sui presupposti della questione, che hanno impedito alla Corte di esaminarla nel merito.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili invocata dal rimettente
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza richiamato tra i parametri
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia dei non abbienti
- Art. 31 della Costituzione — tutela della famiglia richiamata sul reddito dei conviventi
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