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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale, relative ai termini per la notificazione del decreto di citazione a giudizio: le richieste del giudice rimettente miravano a un intervento additivo riservato al legislatore.

Di cosa si tratta

Gli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale disciplinano gli adempimenti legati alla citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale. Il giudice di Tivoli dubitava che l’assenza di un termine prestabilito per la notificazione del decreto di citazione fosse compatibile con i principi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non impongono al pubblico ministero termini prestabiliti per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale.

Il principio

Sono inammissibili le questioni che chiedono alla Corte di introdurre nuovi termini procedurali, perché la scelta tra le possibili soluzioni spetta alla discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

Cosa contestava il giudice di Tivoli?

L’assenza di un termine prestabilito per la notificazione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero.

Quali principi erano invocati?

Gli artt. 3, 25, primo comma, e 111 della Costituzione: uguaglianza, principio del giudice naturale e giusto processo.

Perché le questioni sono inammissibili?

Perché chiedevano un intervento additivo riservato alle scelte discrezionali del legislatore.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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