Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Molise in materia di esche avvelenate: dopo l’abrogazione integrale della legge impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione non si era costituita.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato in via principale una legge regionale del Molise che vietava l’uso e la detenzione di esche e bocconi avvelenati, ritenendo che invadesse materie di competenza statale. In corso di giudizio la legge regionale è stata interamente abrogata da una successiva legge regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnata la legge della Regione Molise n. 15 del 2017, in riferimento all’art. 117, commi secondo (lettere g, l, r, s) e terzo, della Costituzione, per asserita invasione di competenze esclusive statali e violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute. Il ricorso era stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che la legge abrogata non avesse trovato applicazione, ha rinunciato al ricorso; in mancanza di costituzione della Regione resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio.

Il principio

Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Perché il processo si è estinto?

Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo l’abrogazione della legge regionale e la Regione non si era costituita in giudizio: in questi casi la rinuncia comporta l’estinzione.

La Corte ha detto se la legge regionale fosse incostituzionale?

No. Non si è pronunciata nel merito: il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, con la dichiarazione di estinzione.

Cosa rileva l’abrogazione della legge impugnata?

Ha indotto lo Stato a rinunciare, sul presupposto che la norma non avesse trovato applicazione nel periodo intermedio; di per sé l’abrogazione non equivale a una dichiarazione di illegittimità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.