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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 266 del codice di procedura penale e sugli artt. 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario. La limitazione dei mezzi di ricerca della prova sulla corrispondenza dei detenuti non è illegittima.

Di cosa si tratta

Si discuteva dei limiti all’utilizzo, come prova, della corrispondenza dei detenuti. L’art. 266 cod. proc. pen. individua i casi in cui sono consentite le intercettazioni; gli artt. 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) regolano i controlli sulla corrispondenza dei detenuti.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di assise di appello di Reggio Calabria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 266 del codice di procedura penale e degli artt. 18 e 18-ter della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Essendo legittime, per la corrispondenza epistolare, le restrizioni a taluni mezzi di ricerca della prova, risultano altrettanto legittime le conseguenti limitazioni del materiale probatorio utilizzabile.

Il principio

Le restrizioni all’impiego della corrispondenza dei detenuti come mezzo di ricerca della prova sono compatibili con la Costituzione, e da esse discendono coerentemente i limiti all’utilizzabilità probatoria del relativo materiale.

Domande e risposte

Quali norme erano impugnate?

L’art. 266 del codice di procedura penale e gli artt. 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario sul controllo della corrispondenza dei detenuti.

Qual è stato l’esito?

Le questioni sono state respinte: le limitazioni sono legittime.

Perché la Corte le ha ritenute legittime?

Perché la restrizione dei mezzi di ricerca della prova sulla corrispondenza giustifica coerentemente i limiti all’utilizzabilità del materiale acquisito.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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