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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui applicava la regola di valutazione dell’art. 192, comma 3, anche alle dichiarazioni di chi era stato assolto perché il fatto non sussiste. In via consequenziale ha colpito anche il comma 3 dello stesso articolo.
Di cosa si tratta
L’art. 197-bis cod. proc. pen. disciplina il «testimone assistito», cioè chi depone dopo essere stato imputato in un procedimento connesso. Il comma 6 estendeva a queste dichiarazioni la regola dell’art. 192, comma 3, che richiede riscontri esterni, e il comma 3 imponeva l’assistenza di un difensore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole parificazione del soggetto assolto perché il fatto non sussiste al dichiarante imputato in procedimento connesso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui applicava l’art. 192, comma 3, alle dichiarazioni di chi era stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. In applicazione dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 ha dichiarato l’illegittimità anche del comma 3, sull’assistenza del difensore, per le medesime dichiarazioni.
Il principio
Chi è stato definitivamente assolto perché il fatto non sussiste non può essere trattato come un dichiarante sospetto: le sue dichiarazioni non vanno assoggettate alla regola dei riscontri dell’art. 192, comma 3, né all’obbligo di assistenza difensiva proprio del testimone assistito.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato incostituzionale l’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen. e, in via consequenziale, il comma 3, per le dichiarazioni di chi è stato assolto perché il fatto non sussiste.
Perché era irragionevole la disciplina?
Perché equiparava chi era stato assolto in via definitiva a chi è ancora gravato da un’imputazione, imponendo riscontri e difensore non giustificati.
Cosa cambia ora?
Le dichiarazioni di chi è stato assolto perché il fatto non sussiste sono valutate come quelle di un testimone ordinario, senza la regola dei riscontri.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro della questione
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