Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui applicava la regola di valutazione dell’art. 192, comma 3, anche alle dichiarazioni di chi era stato assolto perché il fatto non sussiste. In via consequenziale ha colpito anche il comma 3 dello stesso articolo.

Di cosa si tratta

L’art. 197-bis cod. proc. pen. disciplina il «testimone assistito», cioè chi depone dopo essere stato imputato in un procedimento connesso. Il comma 6 estendeva a queste dichiarazioni la regola dell’art. 192, comma 3, che richiede riscontri esterni, e il comma 3 imponeva l’assistenza di un difensore.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole parificazione del soggetto assolto perché il fatto non sussiste al dichiarante imputato in procedimento connesso.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui applicava l’art. 192, comma 3, alle dichiarazioni di chi era stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. In applicazione dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 ha dichiarato l’illegittimità anche del comma 3, sull’assistenza del difensore, per le medesime dichiarazioni.

Il principio

Chi è stato definitivamente assolto perché il fatto non sussiste non può essere trattato come un dichiarante sospetto: le sue dichiarazioni non vanno assoggettate alla regola dei riscontri dell’art. 192, comma 3, né all’obbligo di assistenza difensiva proprio del testimone assistito.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte?

Ha dichiarato incostituzionale l’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen. e, in via consequenziale, il comma 3, per le dichiarazioni di chi è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Perché era irragionevole la disciplina?

Perché equiparava chi era stato assolto in via definitiva a chi è ancora gravato da un’imputazione, imponendo riscontri e difensore non giustificati.

Cosa cambia ora?

Le dichiarazioni di chi è stato assolto perché il fatto non sussiste sono valutate come quelle di un testimone ordinario, senza la regola dei riscontri.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.