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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Abruzzo sul recupero del patrimonio edilizio esistente, perché consentiva interventi in deroga senza salvaguardare i piani di bacino e applicava norme a una riserva naturale, invadendo la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva ammesso il recupero di vani accessori e seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici e aveva disciplinato l’applicazione del piano demaniale marittimo a una riserva naturale (la «Pineta Dannunziana»). Lo Stato ha contestato queste previsioni.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 4, comma 4, 5, comma 2, e 7 della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei principi in materia di governo del territorio. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, nella parte in cui non faceva salvi i casi di contrasto con i piani di bacino, e dell’art. 7; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 4, comma 4.
Il principio
La normativa regionale sul recupero edilizio non può derogare alle prescrizioni dei piani di bacino né comprimere la tutela ambientale rimessa alla competenza esclusiva statale, che fissa uno standard non riducibile dalle Regioni.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
L’art. 5, comma 2, nella parte in cui non faceva salvi i casi di contrasto con i piani di bacino, e l’art. 7 della legge regionale; resta invece salvo l’art. 4, comma 4.
Perché conta il piano di bacino?
Perché le sue prescrizioni sono vincolanti per la tutela del territorio: una norma regionale che consente deroghe senza salvaguardarle invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.
La legge regionale è stata annullata per intero?
No. La Corte ha colpito singole disposizioni, lasciando in vigore la parte non censurata, in particolare l’art. 4, comma 4, ritenuto non fondato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze e sulla tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.