Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le leggi di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non assicuravano la corretta copertura e il riassorbimento del disavanzo finanziario, in violazione dei principi costituzionali di equilibrio e sana gestione delle finanze pubbliche.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato l’assestamento di bilancio 2013 e successive disposizioni finanziarie della Regione Piemonte, contestando in particolare il modo in cui era stato gestito un rilevante disavanzo finanziario e l’utilizzo di anticipazioni di liquidità statali destinate al pagamento dei debiti sanitari.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate la legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione 2013), e gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, sia per il modo in cui era stata istituita la spesa relativa al disavanzo presunto e all’anticipazione di liquidità, sia nella parte in cui non prevedevano l’inserimento in bilancio di una posta adeguata al riassorbimento del disavanzo complessivo.

Il principio

Le Regioni devono garantire l’equilibrio e la copertura del proprio bilancio: il disavanzo va correttamente rappresentato e riassorbito secondo i principi di sana gestione finanziaria, e le anticipazioni di liquidità statali non possono essere distolte dalla loro destinazione vincolata.

Domande e risposte

Qual era il problema dei bilanci piemontesi?

Non assicuravano la corretta copertura e il riassorbimento di un rilevante disavanzo finanziario, né il rispetto del vincolo di destinazione delle anticipazioni di liquidità.

Quali parametri costituzionali sono stati richiamati?

Tra gli altri, gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, relativi all’equilibrio di bilancio e all’autonomia finanziaria regionale.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi di bilancio impugnate nelle parti contestate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.