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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le leggi di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non assicuravano la corretta copertura e il riassorbimento del disavanzo finanziario, in violazione dei principi costituzionali di equilibrio e sana gestione delle finanze pubbliche.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato l’assestamento di bilancio 2013 e successive disposizioni finanziarie della Regione Piemonte, contestando in particolare il modo in cui era stato gestito un rilevante disavanzo finanziario e l’utilizzo di anticipazioni di liquidità statali destinate al pagamento dei debiti sanitari.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate la legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione 2013), e gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, sia per il modo in cui era stata istituita la spesa relativa al disavanzo presunto e all’anticipazione di liquidità, sia nella parte in cui non prevedevano l’inserimento in bilancio di una posta adeguata al riassorbimento del disavanzo complessivo.
Il principio
Le Regioni devono garantire l’equilibrio e la copertura del proprio bilancio: il disavanzo va correttamente rappresentato e riassorbito secondo i principi di sana gestione finanziaria, e le anticipazioni di liquidità statali non possono essere distolte dalla loro destinazione vincolata.
Domande e risposte
Qual era il problema dei bilanci piemontesi?
Non assicuravano la corretta copertura e il riassorbimento di un rilevante disavanzo finanziario, né il rispetto del vincolo di destinazione delle anticipazioni di liquidità.
Quali parametri costituzionali sono stati richiamati?
Tra gli altri, gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, relativi all’equilibrio di bilancio e all’autonomia finanziaria regionale.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi di bilancio impugnate nelle parti contestate.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Sancisce l’equilibrio di bilancio, parametro centrale del giudizio sul disavanzo regionale.
- Art. 97 della Costituzione — Richiama il buon andamento e l’equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.
- Art. 119 della Costituzione — Disciplina l’autonomia finanziaria delle Regioni e l’equilibrio dei loro bilanci.
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