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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge Pinto nella parte in cui non riconosce l’equa riparazione per l’eccessiva durata della liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di un procedimento amministrativo, diverso dal fallimento, e il creditore dispone comunque di rimedi risarcitori contro i ritardi della pubblica amministrazione.

Di cosa si tratta

La legge Pinto (n. 89 del 2001) prevede un indennizzo per chi subisce un processo troppo lungo. Secondo la giurisprudenza, questo diritto spetta per la durata eccessiva delle procedure fallimentari ma non per la liquidazione coatta amministrativa, che ha natura amministrativa. Un creditore lamentava questa disparità di trattamento.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Bologna ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 13 CEDU), censurando gli artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui escludono l’equa riparazione per la liquidazione coatta amministrativa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La liquidazione coatta amministrativa ha finalità pubblicistiche che la differenziano dal fallimento, sicché non sussiste l’identità di posizioni presupposta dalla censura. Inoltre il creditore non resta privo di tutela, potendo agire ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 per i ritardi dell’amministrazione.

Il principio

La liquidazione coatta amministrativa è un procedimento a carattere amministrativo, con finalità pubblicistiche diverse da quelle del fallimento: la sua durata eccessiva non è coperta dalla legge Pinto, riservata al «processo», ma resta soggetta ai rimedi risarcitori previsti contro l’inerzia della pubblica amministrazione.

Domande e risposte

La legge Pinto si applica alla liquidazione coatta amministrativa?

No. La Corte ha confermato che l’equa riparazione della legge Pinto riguarda la durata eccessiva del «processo» e non si estende alla liquidazione coatta amministrativa, che ha natura di procedimento amministrativo.

Il creditore resta senza tutela contro i ritardi?

No. Può agire per il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, che obbliga la pubblica amministrazione al risarcimento per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento.

Perché la liquidazione coatta è trattata diversamente dal fallimento?

Perché persegue finalità pubblicistiche legate a settori particolari dell’economia, che ne giustificano la sottrazione alla funzione giurisdizionale e differenziano la posizione dei creditori rispetto al fallimento.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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