Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma lombarda che derogava alle distanze minime tra edifici. Il giudice non aveva motivato sulla rilevanza: la disposizione riguardava la sola fase transitoria di adeguamento degli strumenti urbanistici, mentre nel giudizio veniva in rilievo una variante successiva.
Di cosa si tratta
Le distanze minime tra gli edifici sono fissate da una norma statale (il d.m. n. 1444 del 1968); le Regioni possono derogarvi solo nell’ambito di strumenti urbanistici che disegnano un assetto complessivo e unitario del territorio. Una legge della Regione Lombardia disapplicava queste distanze ai fini dell’adeguamento dei piani urbanistici vigenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, censurando l’art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 nella parte in cui deroga alla distanza pari all’altezza del fabbricato più alto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. La norma censurata operava nella sola fase transitoria di adeguamento degli strumenti urbanistici, mentre nel giudizio principale era impugnata una variante del 2014 relativa a un piano già approvato nel 2011, sicché il giudice non aveva spiegato perché dovesse applicarla.
Il principio
La disciplina delle distanze tra costruzioni rientra nell’ordinamento civile, di competenza statale; le Regioni possono derogarvi solo con strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio. Il giudice che solleva la questione deve però motivare adeguatamente sulla rilevanza, dimostrando di dover applicare la norma censurata nel caso concreto.
Domande e risposte
Chi stabilisce le distanze minime tra gli edifici?
La disciplina delle distanze rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni possono prevedere deroghe solo con strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice non ha motivato sulla rilevanza: la norma censurata riguardava la fase transitoria di adeguamento dei piani urbanistici, mentre nel giudizio era impugnata una variante successiva relativa a un piano già approvato.
La Corte ha deciso se la deroga lombarda fosse legittima?
No. Trattandosi di una pronuncia di inammissibilità, la Corte non si è pronunciata nel merito sulla legittimità costituzionale della deroga regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ai commi richiamati riparte le competenze tra Stato (ordinamento civile) e Regioni (governo del territorio).
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