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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate e non fondate le questioni sollevate sulla norma che disciplina l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo (legge Pinto). La disposizione impugnata è stata salvata.

Di cosa si tratta

La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. La norma censurata, introdotta nel 2015, riguarda l’art. 5-sexies, comma 8, relativo alle modalità di pagamento e ai relativi adempimenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per l’Umbria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, in riferimento agli artt. 104 e 108 della Costituzione (sotto il profilo dell’indipendenza degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia e dei giudici delle giurisdizioni speciali) e agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 104 e 108 Cost. e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 Cost. La norma è rimasta in vigore.

Il principio

La disciplina sulle modalità di pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, censurata sotto i profili dell’indipendenza della giurisdizione e del diritto di difesa, non risulta costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cos’è l’equa riparazione della legge Pinto?

È l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 a favore di chi subisce un danno per la durata irragionevole di un processo.

La Corte ha annullato la norma?

No. Ha dichiarato le questioni in parte manifestamente infondate e in parte non fondate, lasciando in vigore l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3, 24, 104 e 108 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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