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Con la sentenza n. 106 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie norme della Regione Basilicata che fissavano in via generale distanze e limiti per gli impianti di energia da fonti rinnovabili: le Regioni non possono porre vincoli generalizzati che invadono la competenza statale sull’energia.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva introdotto, con la legge n. 4 del 2019, condizioni generali sulla localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili (come gli aerogeneratori eolici): distanze minime e altri limiti stabiliti a priori, senza una valutazione caso per caso in sede di procedimento autorizzativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, e 27 della legge della Regione Basilicata n. 4 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo lettera s) e terzo, della Costituzione, in relazione alla disciplina statale sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 12 e 13, comma 3, della legge regionale; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 27 (riferita all’art. 117, terzo comma) e non fondate le questioni sull’art. 13, comma 1. La decisione sulle ulteriori questioni è stata riservata a separata pronuncia.
Il principio
Le Regioni non possono fissare in via generale distanze minime o limiti alla localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili senza una valutazione in concreto in sede procedimentale: la massima diffusione di tali impianti risponde a principi statali e di derivazione europea, riservati alla competenza statale in materia di produzione e distribuzione dell’energia e di tutela dell’ambiente.
Domande e risposte
Una Regione può imporre distanze minime per gli impianti eolici?
Non in via generale e astratta: la Corte ha bocciato i limiti generalizzati posti senza valutazione caso per caso, perché invadono la competenza statale sull’energia.
Quali principi tutelava la disciplina statale?
La massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, di derivazione europea, e i livelli uniformi di tutela dell’ambiente, riservati allo Stato.
La Corte ha deciso tutto il ricorso?
No: ha riservato a una separata pronuncia la decisione sulle ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; produzione dell’energia (comma 3) e tutela dell’ambiente (comma 2, lettera s).
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, tra i parametri invocati.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione, tra i parametri invocati.
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