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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione: è legittimo che l’erogazione del reddito di cittadinanza venga sospesa nei confronti di chi è colpito da una misura cautelare personale per qualsiasi reato, e non solo per i delitti più gravi elencati nella legge.
Di cosa si tratta
L’art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 (reddito e pensione di cittadinanza) prevede la sospensione del beneficio per chi è sottoposto a misura cautelare personale, nonché per chi è condannato con sentenza non definitiva per i delitti indicati nell’art. 7, comma 3. Il giudice penale di Palermo riteneva irragionevole che la sospensione scattasse per qualunque reato in caso di misura cautelare, mentre per la condanna non definitiva valesse solo il catalogo ristretto di reati gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 7-ter, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge n. 26 del 2019. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza e uguaglianza). Giudice rimettente: giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo. Secondo il rimettente, la disciplina sarebbe illogica perché per una misura cautelare bastano i «gravi indizi di colpevolezza», mentre per la condanna serve la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. La scelta del legislatore non presenta quella irrazionalità «manifesta e irrefutabile» necessaria per dichiarare l’illegittimità costituzionale.
Il principio
L’assenza di misure cautelari personali è un requisito per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza: la sua sopravvenienza giustifica la sospensione del beneficio, perché fondata su un giudizio di pericolosità legato alla misura cautelare, diverso da quello connesso alle condanne per specifici reati. Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, opinabile ma non manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Perché la sospensione scatta anche per reati non gravi?
Perché la legge richiede, come requisito di accesso e mantenimento del beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale: il venir meno di questo requisito comporta la sospensione, a prescindere dal tipo di reato.
La sospensione è definitiva?
No. La sospensione non ha effetto retroattivo e può essere revocata quando vengono meno le condizioni che l’avevano determinata, con possibilità di chiedere il ripristino dell’erogazione (senza recupero degli importi del periodo sospeso).
Che differenza c’è tra sospensione e revoca del reddito di cittadinanza?
La revoca opera con efficacia retroattiva e obbligo di restituzione in caso di condanna definitiva per i reati elencati; la sospensione è temporanea, non retroattiva e legata alla misura cautelare o alla condanna non definitiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato dal giudice rimettente sulla ragionevolezza e uguaglianza della disciplina
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.