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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che prevede il licenziamento del dipendente pubblico per la falsa attestazione della presenza in servizio, senza pronunciarsi nel merito.

Di cosa si tratta

L’art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede il licenziamento disciplinare del dipendente pubblico in caso di falsa attestazione della presenza in servizio. Un giudice del lavoro dubitava della legittimità della sanzione espulsiva applicata in modo rigido a ogni ipotesi di falsa attestazione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009. Parametri: artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea riveduta. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza esaminarne il merito.

Il principio

Le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità: la pronuncia si arresta sul piano processuale, lasciando impregiudicata la disciplina del licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio.

Domande e risposte

Che cosa significa che la questione è «inammissibile»?

Significa che la Corte non entra nel merito della legittimità della norma per ragioni processuali, ad esempio per difetti nel modo in cui la questione è stata formulata o motivata dal giudice.

La norma sul licenziamento resta in vigore?

Sì. Con una decisione di inammissibilità la disposizione non viene annullata e continua ad applicarsi.

Si potrà riproporre la questione?

In linea di principio una questione dichiarata inammissibile per ragioni processuali può essere nuovamente sollevata da altri giudici, superando i profili che ne avevano impedito l’esame nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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