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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che prevede il licenziamento del dipendente pubblico per la falsa attestazione della presenza in servizio, senza pronunciarsi nel merito.
Di cosa si tratta
L’art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede il licenziamento disciplinare del dipendente pubblico in caso di falsa attestazione della presenza in servizio. Un giudice del lavoro dubitava della legittimità della sanzione espulsiva applicata in modo rigido a ogni ipotesi di falsa attestazione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009. Parametri: artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea riveduta. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza esaminarne il merito.
Il principio
Le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità: la pronuncia si arresta sul piano processuale, lasciando impregiudicata la disciplina del licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio.
Domande e risposte
Che cosa significa che la questione è «inammissibile»?
Significa che la Corte non entra nel merito della legittimità della norma per ragioni processuali, ad esempio per difetti nel modo in cui la questione è stata formulata o motivata dal giudice.
La norma sul licenziamento resta in vigore?
Sì. Con una decisione di inammissibilità la disposizione non viene annullata e continua ad applicarsi.
Si potrà riproporre la questione?
In linea di principio una questione dichiarata inammissibile per ragioni processuali può essere nuovamente sollevata da altri giudici, superando i profili che ne avevano impedito l’esame nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — tra i parametri invocati, sul principio di uguaglianza e ragionevolezza della sanzione
- Art. 4 della Costituzione — parametro sul diritto al lavoro richiamato dal rimettente
- Art. 24 della Costituzione — parametro sul diritto di difesa invocato nel giudizio
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