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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 in materia di energia, perché attribuiva al Governo il potere di localizzare siti nucleari senza alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, violando la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

Di cosa si tratta

La legge 23 luglio 2009, n. 99 aveva riavviato il programma nucleare italiano, delegando al Governo l’adozione di decreti legislativi per la localizzazione dei siti nucleari e la disciplina dell’intero ciclo del combustibile. Undici Regioni hanno impugnato diverse disposizioni, lamentando l’esclusione dalle procedure decisionali in una materia che tocca il loro territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Molise hanno impugnato gli artt. 3, comma 9, 25, commi 1 e 2, 26, comma 1, e 27 della legge n. 99 del 2009, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Le Regioni sostenevano di dover essere coinvolte nelle decisioni sulla localizzazione degli impianti nucleari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La norma attribuiva al Governo poteri di localizzazione nucleare senza prevedere la necessaria intesa con le Regioni. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili per vari motivi processuali.

Il principio

La localizzazione di impianti per la produzione di energia, incluse le centrali nucleari, rientra nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»: lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma deve garantire il coinvolgimento delle Regioni nelle scelte che incidono sui loro territori. L’esclusione delle Regioni da tale procedimento viola la Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009?

Consentiva al Governo di localizzare i siti per gli impianti del ciclo del combustibile nucleare mediante decreto legislativo, senza richiedere l’intesa con le Regioni interessate. La Corte ha ritenuto che questo meccanismo violasse la competenza concorrente in materia energetica.

Le Regioni devono esprimere intesa obbligatoria sulle centrali nucleari?

Sì, in materia di localizzazione di impianti energetici rilevanti il principio di leale collaborazione impone forme forti di coinvolgimento regionale, fino all’intesa. La Corte ha confermato questo orientamento anche in relazione al nucleare.

Il programma nucleare italiano è andato avanti dopo questa sentenza?

No. Un referendum nel giugno 2011 ha abrogato le norme che consentivano la realizzazione di impianti nucleari in Italia, ponendo fine definitivamente al programma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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