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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 1, commi 231-233, della legge finanziaria 2006, relativa all’istituto della definizione agevolata dei giudizi di responsabilità erariale. La questione era analoga ad altre già decise in precedenti ordinanze.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 aveva previsto la possibilità di definire in via agevolata i giudizi di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti. La sezione terza centrale d’appello della Corte dei conti dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui non estendeva il beneficio a chi, assolto in primo grado, era stato poi condannato in appello su gravame del pubblico ministero.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, terza sezione centrale d’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’applicazione della definizione agevolata anche a chi era stato assolto in primo grado e poi condannato in appello.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, rilevando che era sostanzialmente identica ad altre già dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in precedenti pronunce (ordinanze n. 153 del 2010, n. 39 e n. 3 del 2009). La riproposta di questioni sostanzialmente identiche senza addurre nuovi argomenti comporta l’inammissibilità.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale identica a quelle già decise dalla Corte — senza che il giudice rimettente adduca nuovi profili o argomenti — è manifestamente inammissibile per mancanza di autonomia argomentativa. Il giudicato costituzionale non produce effetti preclusivi assoluti, ma la mera riproposizione è inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è la definizione agevolata nei giudizi di responsabilità erariale?
Era un istituto straordinario introdotto dalla legge finanziaria 2006 che consentiva ai convenuti in giudizi di responsabilità erariale di chiudere il procedimento pagando una somma inferiore a quella contestata, evitando la prosecuzione del giudizio.
Perché la questione era inammissibile?
Perché la Corte dei conti aveva sollevato una questione sostanzialmente identica ad altre già decise in precedenza. La Corte costituzionale aveva già esaminato profili analoghi e il rimettente non aveva portato argomenti nuovi che giustificassero un riesame.
Chi erano i soggetti nel giudizio principale?
Il giudizio riguardava G.S. e altri, convenuti in un giudizio di responsabilità erariale dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in relazione a una procedura di acquisto del Comune di San Calogero. Erano stati assolti in primo grado e poi condannati in appello.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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