Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 1, commi 231-233, della legge finanziaria 2006, relativa all’istituto della definizione agevolata dei giudizi di responsabilità erariale. La questione era analoga ad altre già decise in precedenti ordinanze.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2006 aveva previsto la possibilità di definire in via agevolata i giudizi di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti. La sezione terza centrale d’appello della Corte dei conti dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui non estendeva il beneficio a chi, assolto in primo grado, era stato poi condannato in appello su gravame del pubblico ministero.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, terza sezione centrale d’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’applicazione della definizione agevolata anche a chi era stato assolto in primo grado e poi condannato in appello.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, rilevando che era sostanzialmente identica ad altre già dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in precedenti pronunce (ordinanze n. 153 del 2010, n. 39 e n. 3 del 2009). La riproposta di questioni sostanzialmente identiche senza addurre nuovi argomenti comporta l’inammissibilità.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale identica a quelle già decise dalla Corte — senza che il giudice rimettente adduca nuovi profili o argomenti — è manifestamente inammissibile per mancanza di autonomia argomentativa. Il giudicato costituzionale non produce effetti preclusivi assoluti, ma la mera riproposizione è inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è la definizione agevolata nei giudizi di responsabilità erariale?

Era un istituto straordinario introdotto dalla legge finanziaria 2006 che consentiva ai convenuti in giudizi di responsabilità erariale di chiudere il procedimento pagando una somma inferiore a quella contestata, evitando la prosecuzione del giudizio.

Perché la questione era inammissibile?

Perché la Corte dei conti aveva sollevato una questione sostanzialmente identica ad altre già decise in precedenza. La Corte costituzionale aveva già esaminato profili analoghi e il rimettente non aveva portato argomenti nuovi che giustificassero un riesame.

Chi erano i soggetti nel giudizio principale?

Il giudizio riguardava G.S. e altri, convenuti in un giudizio di responsabilità erariale dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in relazione a una procedura di acquisto del Comune di San Calogero. Erano stati assolti in primo grado e poi condannati in appello.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.